Sentenza n. 7536/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto dirigenziale di Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a. rep. n. 1457 del 21 marzo 2025, notificato il 13 maggio 2025, che ordina l’asservimento coattivo e l’imposizione della servitù permanente ed inamovibile di elettrodotto su talune aree della ricorrente, nonché avverso la relativa comunicazione del 12 maggio 2025; - occorrendo del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 239/EL-227/266/2018-PR del 22 settembre 2023, tramite cui sono stati prorogati, per anni quattro, la dichiarazione di pubblica utilità, il vincolo preordinato all’esproprio e la delega all’esercizio dei poteri espropriativi di cui all’originario decreto interministeriale 239/EL-227/266/2018 del 19 febbraio 2018, oltre il giudizio di compatibilità ambientale, nonché avverso tale decreto stesso e l’intero procedimento di esproprio in oggetto; - occorrendo, avverso la istanza di proroga avanzata da parte di Terna Rete Italia s.p.a. il 12 gennaio 2023, prot. n. GRUPPOTERNA/P20230003319; - occorrendo, dei decreti rep. n. 0854 (od 0853) del 27 maggio 2019, rep. n. 0949 del 12 febbraio 2020, rep. n. 0981 dell’11 maggio 2020 e rep. n. 1097 del 22 giugno 2021 di Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a., che ordinano la occupazione temporanea ed urgente delle aree necessarie ai fini dell’esecuzione dei lavori ed esercizio dell’opera, nonché avverso la immissione in possesso nelle aree di proprietà della ricorrente dei 30 luglio e 1° agosto 2019, 27 luglio 2020 e 13, 14, 15, 16 settembre 2021; - degli atti presupposti, consequenziali e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, del vincolo preordinato all’esproprio e della delega all’esercizio dei poteri espropriativi, nonché il successivo decreto di asservimento coattivo e imposizione di servitù permanente di elettrodotto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestori dell’opera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 settembre 2023, con cui erano stati prorogati per quattro anni la dichiarazione di pubblica utilità, il vincolo preordinato all’esproprio e la delega all’esercizio dei poteri espropriativi relativi a un elettrodotto a 380 kV, deducendo, in via derivata, l’illegittimità del successivo decreto di Terna del 21 marzo 2025 di asservimento coattivo dei suoi terreni. Ha inoltre contestato gli atti di occupazione temporanea e urgente e gli atti presupposti e consequenziali. I motivi riguardavano: a) la violazione dell’art. 13 d.P.R. n. 327/2001, poiché il decreto di proroga sarebbe stato adottato dopo la scadenza del termine originario quinquennale; b) la violazione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e delle determinazioni finali; c) l’insussistenza dei casi di forza maggiore o delle altre giustificate ragioni richiesti per la proroga. Le amministrazioni e Terna hanno eccepito la tardività del ricorso e ne hanno dedotto l’infondatezza nel merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività. Il decreto di proroga era stato pubblicato integralmente sul sito del MASE e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; del decreto era stato inoltre dato avviso ai proprietari, ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 52-ter d.P.R. n. 327/2001, mediante pubblicazioni sugli albi pretori dei comuni interessati, sul sito istituzionale regionale e su alcuni quotidiani. L’avviso pubblicato dal Comune di Belpasso indicava nominativamente la ricorrente e i dati catastali dei suoi fondi; il termine per impugnare decorreva quindi, al più tardi, dalla scadenza della pubblicazione, individuata nel 30 marzo 2024, con scadenza del termine decadenziale il 29 maggio 2024. Poiché il ricorso era stato notificato soltanto il 7 luglio 2025, esso è stato ritenuto tardivo ai sensi dell’art. 29 c.p.a. Il Collegio ha comunque rilevato, ad abundantiam, la manifesta infondatezza delle censure. In particolare, ha ritenuto sufficiente, ai fini della proroga, che l’istanza fosse stata presentata il 12 gennaio 2023, prima della scadenza del termine originario fissata al 19 febbraio 2023; il provvedimento di proroga poteva pertanto retroagire alla data di scadenza del termine originario. Il giudice ha inoltre escluso che l’art. 1-sexies d.l. n. 239/2003 imponesse un diverso onere temporale. Ha ritenuto infondata anche la doglianza relativa all’assenza di comunicazioni, valorizzando le precedenti notifiche dei decreti di occupazione, di asservimento e delle comunicazioni di immissione in possesso e di determinazione delle indennità, nonché i precedenti giudizi promossi dalla stessa ricorrente, dai quali emergeva la piena conoscenza del procedimento ablatorio. Infine, ha ritenuto sussistenti le giustificate ragioni di cui all’art. 13, comma 5, d.P.R. n. 327/2001, individuate nella complessità e imprevedibilità delle operazioni tecniche, nelle difficoltà di accesso ai siti e nei rallentamenti amministrativi connessi all’emergenza pandemica. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Norme richiamate
art. 13 d.P.R. n. 327/2001
casi di forza maggiore o altre giustificate ragioni
La proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è legittima quando l’istanza sia presentata prima della scadenza del termine originario e ricorrano ragioni oggettive e comprovate, quali una complessità imprevedibile del procedimento o i rallentamenti derivanti dall’emergenza pandemica. Il provvedimento può retroagire alla data di scadenza del termine originario.
art. 17, comma 2, d.P.R. n. 327/2001
La pubblicazione dell’avviso ai proprietari secondo le modalità previste dalla norma assicura la conoscenza legale del decreto di proroga e fa decorrere il termine per la sua impugnazione.
art. 52-ter d.P.R. n. 327/2001
Quando i destinatari dell’atto sono in numero superiore a cinquanta, è legittimo ricorrere alle forme di pubblicità previste per l’avviso ai proprietari, purché l’avviso individui i destinatari e i dati catastali dei fondi interessati.
art. 29 c.p.a.
L’azione di annullamento deve essere proposta entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente, nel caso esaminato, dalla conoscenza legale acquisita mediante le pubblicazioni previste dalla disciplina espropriativa.
art. 1-sexies d.l. n. 239/2003
La disciplina speciale delle infrastrutture energetiche coordina la durata dell’autorizzazione unica e dei relativi effetti ablatori con la disciplina generale dell’espropriazione, senza imporre, nella versione applicabile, un termine ulteriore rispetto a quello risultante dall’art. 13 d.P.R. n. 327/2001.
Massime di principio
- Nel procedimento espropriativo, quando i proprietari interessati sono in numero superiore a cinquanta, la conoscenza legale del provvedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità può essere assicurata mediante le forme di pubblicità previste dagli artt. 17, comma 2, e 52-ter d.P.R. n. 327/2001; se l’avviso individua nominativamente il proprietario e i dati catastali del fondo, il termine per l’azione di annullamento decorre dalla scadenza della pubblicazione dell’avviso.
- Ai fini della legittimità della proroga prevista dall’art. 13 d.P.R. n. 327/2001, è sufficiente che l’istanza di proroga sia presentata prima della scadenza del termine originario; non è necessario che il provvedimento amministrativo di proroga sia adottato prima di tale scadenza, potendo esso retroagire alla data di scadenza del termine originario.
- La nozione di “altre giustificate ragioni” di cui all’art. 13, comma 5, d.P.R. n. 327/2001 comprende l’obiettiva e comprovata complessità non prevedibile del procedimento espropriativo, le difficoltà tecniche e di accesso alle aree e i rallentamenti amministrativi causati da un’emergenza pandemica.
- La conoscenza del procedimento ablatorio può risultare anche da precedenti notifiche di decreti di occupazione, atti di asservimento, comunicazioni di immissione in possesso e determinazioni delle indennità, nonché dalla partecipazione a precedenti giudizi riguardanti i medesimi atti e le medesime aree.
- L’impugnazione tardiva dell’atto presupposto rende irricevibili anche le censure rivolte contro l’atto successivo soltanto in via derivata, quando la contestazione di quest’ultimo dipenda esclusivamente dall’illegittimità dell’atto presupposto.
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