Cassazione Penale, Sentenza n. 33614/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli (04/03/2021). Sosteneva che la prescrizione del reato fosse già maturata prima della pronuncia dell'appello per un errato computo dei giorni di sospensione: in occasione del rinvio dell'udienza dal 12/05/2017 al 08/09/2017 la sospensione avrebbe dovuto essere conteggiata in 60 giorni (per impedimento dell'imputato detenuto) e non in 119 come ritenuto dalla Corte di cassazione.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non denunciava una "svista" o un errore percettivo (cioè un errore di fatto immediatamente riconoscibile dalla lettura degli atti, come l'inesistenza di un'udienza o di un rinvio), ma proponeva una diversa modalità di valutazione giuridica sul calcolo dei giorni di sospensione (se applicare il limite di 60 giorni dell'art. 159, comma 1, lett. c). Perciò si trattava di un errore di giudizio escluso dall'ambito del ricorso straordinario per errore di fatto. Per effetto di ciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Sezioni Unite, Sentenza n. 37505 del 14/07/2011 (Ippolito/Corsini)
in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.; è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto
La giurisprudenza di legittimità limita il ricorso straordinario per errore di fatto a ipotesi di errori percettivi/di lettura degli atti; le controversie che implicano valutazioni giuridiche o apprezzamenti di fatto non sono ricomprese.
Art. 625-bis c.p.p.
L'articolo delimita il rimedio del ricorso straordinario per errore di fatto, escludendo dall'ambito di tale rimedio gli errori che siano di giudizio o di valutazione giuridica; il ricorso straordinario è ammesso solo per errori percettivi chiaramente identificabili.
Art. 159, comma 1, lett. c) c.p.
Stabilisce, per specifiche ipotesi di impedimento, un limite temporale alla sospensione dei termini; la questione se quel limite debba applicarsi in un caso concreto è questione di interpretazione giuridica e valutazione della fattispecie, non meramente un errore percettivo.
Art. 616 c.p.p.
Norma richiamata quale base per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e con profili di colpa nella sua proposizione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammesso solo per errori percettivi evidenti (es. inesistenza di un'udienza riportata negli atti, rinvio mai disposto); non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o calcoli che implicano un apprezzamento.
- Se la censura riguarda il modo di applicare una norma (es. se sussiste o meno il limite di 60 giorni di sospensione ex art. 159), si tratta di valutazione giuridica non sanabile con il ricorso straordinario per errore di fatto: tali questioni vanno dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione (ricorso per cassazione, ecc.).
- Per far valere un errore percettivo occorre dimostrare che si è trattato di una vera svista/esatto errore materiale nella lettura degli atti (documentazione che prova l'inesistenza dell'atto o del rinvio), non semplicemente proporre una diversa modalità di calcolo o interpretazione.
- Chi propone un ricorso straordinario deve valutare il rischio di condanna alle spese e sanzioni pecuniarie se il ricorso risulta inammissibile e ravvisabili profili di colpa nella sua proposizione; pertanto è opportuno verificare preliminarmente se la censura sia effettivamente riconducibile a un errore percettivo.
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