Sentenza n. 13238/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Roma n. 7637/2024, pubblicata in data 28/06/2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 36371/2022, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo nominale complessivo di 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Roma n. 7637/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Ha chiesto l’assegnazione di un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l’inadempimento né fornire giustificazioni. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione e la definitività del titolo giudiziale, nonché la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l’inottemperanza del Ministero, poiché non risultava eseguito l’obbligo di attribuire alla ricorrente il beneficio e di corrispondere le somme riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Roma. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente e verifica dell’eventuale adempimento tardivo. Il giudizio di ottemperanza è finalizzato a garantire al ricorrente vittorioso il risultato pratico riconosciuto dal giudicato; l’Amministrazione non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’esecuzione, ma soltanto, eventualmente, sulle modalità concrete. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa, e ha condannato il Ministero al pagamento di 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Richiamato quale fondamento del controllo giudiziale sulla corretta attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza verifica la corretta e puntuale attuazione del giudicato e consente al ricorrente vittorioso di conseguire il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia definitiva.
- L’Amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, ma soltanto, nei limiti consentiti dal giudicato, sulle modalità concrete di esecuzione.
- La mancata esecuzione di una sentenza definitiva, dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’avvio dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, integra inottemperanza quando l’Amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento né fornisca una giustificazione dell’inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare, previa richiesta dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
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