Cassazione Civile, Ordinanza n. 10858/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Corte non è entrata nel merito del decreto impugnato. Non sono state poste spese a carico di una parte, poiché le parti avevano concordato la compensazione. È stato anche dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia riguardava un ricorso per cassazione proposto avverso un decreto del Tribunale di Fermo. Prima della decisione, la società ricorrente e il curatore del fallimento della controparte hanno depositato dichiarazione congiunta: la ricorrente ha rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c. e il curatore ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e dell'accettazione, rilevando che nulla ostava alla declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. Le spese del giudizio sono state compensate per accordo tra le parti. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
consente la rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente
art. 391 c.p.c.
regola gli effetti processuali della rinuncia e la relativa dichiarazione di estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando mancano i presupposti processuali indicati dalla norma
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo di legittimità senza decisione sul merito.
- Quando le parti concordano la compensazione delle spese in sede di estinzione del giudizio, la Corte può prenderne atto e non adottare statuizioni sulle spese.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto se non ricorrono i presupposti processuali previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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