Cassazione Civile, Ordinanza n. 07372/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione con cui un soggetto chiedeva di accertare l'esistenza di una servitù di passaggio su un fondo altrui e di ottenere la rimozione degli ostacoli al suo esercizio. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione, la parte soccombente principale proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la corte territoriale avesse motivato in modo solo apparente aderendo acriticamente alle due CTU espletate; con il secondo deduceva travisamento della prova e delle risultanze peritali, prospettando una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa lettura del materiale istruttorio. La controparte, costituitasi con controricorso, proponeva a sua volta ricorso incidentale con un motivo, lamentando l'erronea valutazione della CTU quanto alla determinazione del confine tra i fondi. Prima del merito, il ricorrente principale chiedeva la sospensione del giudizio di legittimità in attesa della definizione di una revocazione proposta contro la sentenza d'appello, ma la Corte escludeva la sospensione.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio, ritenendo non applicabile la sospensione automatica per la sola proposizione della revocazione e osservando che la sospensione può derivare solo da apposito provvedimento del giudice della revocazione; ha poi dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto al primo motivo del ricorso principale, ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello fosse sufficiente perché il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza una confutazione analitica, salvo specifiche critiche tempestive e circostanziate, non dedotte in modo adeguato dal ricorrente. Il secondo motivo del ricorso principale e il motivo incidentale sono stati considerati inammissibili perché diretti a sollecitare un riesame del fatto e della valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in cassazione. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 398 c.p.c.
nel testo novellato dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353
la proposizione della revocazione non sospende automaticamente il termine o il procedimento per cassazione; la sospensione richiede un apposito provvedimento del giudice della revocazione
art. 295 c.p.c.
può giustificare la sospensione del giudizio di cassazione nell'ipotesi eccezionale in cui vi sia un nesso tale da evitare la possibile elisione dell'accertamento in fatto richiesto nel giudizio di revocazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare nullità della motivazione, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a contestare il merito della valutazione probatoria
artt. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omissione o ultrapetizione motivazionale, ma non ritenuto violato
art. 132 c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ma la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo alle CTU
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione
art. 157 c.p.c.
le contestazioni alla CTU devono essere dedotte nella prima difesa successiva al deposito, a pena di decadenza
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come ipotesi di errore percettivo in relazione alla possibile sospensione del giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il giudizio di revocazione non sospende automaticamente il procedimento per cassazione: la sospensione consegue solo a un provvedimento ad hoc del giudice della revocazione, salvo l'ipotesi eccezionale in cui la prosecuzione del giudizio di legittimità rischi di vanificare l'accertamento di fatto richiesto nel giudizio revocatorio.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, la motivazione è sufficiente se il percorso argomentativo della consulenza è recepito nella decisione; un obbligo di motivazione più analitico sorge solo in presenza di critiche specifiche, tempestive e circostanziate alla CTU.
- Le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio devono essere formulate nella prima difesa successiva al deposito della relazione, altrimenti sono soggette a decadenza.
- In cassazione non è consentito chiedere un nuovo esame del fatto, una diversa lettura delle prove o un capovolgimento della valutazione del materiale istruttorio, perché la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito.
- La censura che sotto la veste di vizio motivazionale o violazione di norme processuali mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito probatorio è inammissibile in sede di legittimità.
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