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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16488/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il rigetto della richiesta di restituzione dell'area e di alcuni manufatti posti sotto sequestro preventivo relativo ai lavori per un'autostazione in piazzale Willy Brandt, Comune di Trebisacce. Il Tribunale aveva ritenuto che la richiesta dovesse essere proposta mediante incidente di esecuzione e quindi non fosse appellabile. La ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di legge per aver escluso l'appellabilità della richiesta di restituzione proposta da un terzo interessato, in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite; (2) violazione di legge e nullità/abnormità per l'intervento nel procedimento, in udienza camerale, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari al posto del Procuratore di Cosenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e assorbente. Ha chiarito che la società era terza rispetto ai reati contestati e, seguendo il principio delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 4812/2017), il terzo proprietario del bene sequestrato può chiedere la restituzione al giudice della cognizione e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame; quindi l'appello era ammissibile e non doveva essere strumentalmente ricondotto all'incidente di esecuzione. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio, con competenza ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. Sul secondo motivo non si è reso necessario pronunciarsi poiché il primo motivo era decisivo.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    Norma richiamata per indicare il tribunale competente dopo l'annullamento e il rinvio; conferma la competenza per il riesame in sede corretta

  • Sezioni Unite - Cassazione

    Sez. U., n. 4812 del 20/07/2017 (Muscari, Rv. 270938)

    Principio interpretativo secondo cui il terzo proprietario di un bene sottoposto a misura reale può chiedere la restituzione al giudice della cognizione e, in caso di diniego, proporre appello al tribunale del riesame; un'opposizione erroneamente proposta come incidente di esecuzione va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame

  • Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

    Riferimento per stabilire che la società non era imputata di illecito organizzativo ex d.lgs. 231/2001, confermandone la qualità di terzo rispetto al procedimento penale

  • Norme penali e urbanistiche richiamate nel procedimento

    artt. 353-bis, 323 c.p.; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181-bis, lett. b)

    Gli articoli costituiscono i capi di imputazione che giustificavano il sequestro preventivo; la decisione di cassazione si concentra sulla rimessione procedurale e sull'ammissibilità del rimedio del terzo, non sulla fondatezza delle accuse materiali

Massime di principio

  • Il terzo formalmente proprietario di beni sottoposti a sequestro preventivo può chiedere la restituzione al giudice della cognizione e, se la richiesta viene rigettata, ha titolo ad impugnare con appello dinanzi al tribunale del riesame.
  • Se una richiesta di opposizione alla esecuzione del sequestro viene presentata mediante incidente di esecuzione ma in realtà riguarda questioni di cognizione relative alla titolarità o alla spettanza del bene, la stessa va qualificata come appello e rinviata al tribunale del riesame in conformità al principio delle Sezioni Unite.
  • La qualità di "terzo" e l'assenza di contestazioni formali ex d.lgs. 231/2001 rafforzano la possibilità per la società di agire con rimedi di cognizione contro il sequestro, anziché limitarsi a rimedi esecutivi.
  • Le censure di natura procedurale relative all'intervento o alla sostituzione del Pubblico Ministero nelle udienze possono essere rilevanti, ma se esiste un motivo sostanziale decisivo (es. l'ammissibilità dell'appello del terzo) il giudice di legittimità può assorbire le altre questioni rinviando il giudizio per nuovo esame.
  • In situazioni analoghe conviene proporre l'impugnazione davanti al tribunale del riesame quando si contesta la spettanza dei beni sequestrati piuttosto che limitarsi a rimedi di mera esecuzione.

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