Cassazione Penale, Sentenza n. 16488/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il rigetto della richiesta di restituzione dell'area e di alcuni manufatti posti sotto sequestro preventivo relativo ai lavori per un'autostazione in piazzale Willy Brandt, Comune di Trebisacce. Il Tribunale aveva ritenuto che la richiesta dovesse essere proposta mediante incidente di esecuzione e quindi non fosse appellabile. La ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di legge per aver escluso l'appellabilità della richiesta di restituzione proposta da un terzo interessato, in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite; (2) violazione di legge e nullità/abnormità per l'intervento nel procedimento, in udienza camerale, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari al posto del Procuratore di Cosenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e assorbente. Ha chiarito che la società era terza rispetto ai reati contestati e, seguendo il principio delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 4812/2017), il terzo proprietario del bene sequestrato può chiedere la restituzione al giudice della cognizione e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame; quindi l'appello era ammissibile e non doveva essere strumentalmente ricondotto all'incidente di esecuzione. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio, con competenza ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. Sul secondo motivo non si è reso necessario pronunciarsi poiché il primo motivo era decisivo.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
Norma richiamata per indicare il tribunale competente dopo l'annullamento e il rinvio; conferma la competenza per il riesame in sede corretta
Sezioni Unite - Cassazione
Sez. U., n. 4812 del 20/07/2017 (Muscari, Rv. 270938)
Principio interpretativo secondo cui il terzo proprietario di un bene sottoposto a misura reale può chiedere la restituzione al giudice della cognizione e, in caso di diniego, proporre appello al tribunale del riesame; un'opposizione erroneamente proposta come incidente di esecuzione va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Riferimento per stabilire che la società non era imputata di illecito organizzativo ex d.lgs. 231/2001, confermandone la qualità di terzo rispetto al procedimento penale
Norme penali e urbanistiche richiamate nel procedimento
artt. 353-bis, 323 c.p.; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181-bis, lett. b)
Gli articoli costituiscono i capi di imputazione che giustificavano il sequestro preventivo; la decisione di cassazione si concentra sulla rimessione procedurale e sull'ammissibilità del rimedio del terzo, non sulla fondatezza delle accuse materiali
Massime di principio
- Il terzo formalmente proprietario di beni sottoposti a sequestro preventivo può chiedere la restituzione al giudice della cognizione e, se la richiesta viene rigettata, ha titolo ad impugnare con appello dinanzi al tribunale del riesame.
- Se una richiesta di opposizione alla esecuzione del sequestro viene presentata mediante incidente di esecuzione ma in realtà riguarda questioni di cognizione relative alla titolarità o alla spettanza del bene, la stessa va qualificata come appello e rinviata al tribunale del riesame in conformità al principio delle Sezioni Unite.
- La qualità di "terzo" e l'assenza di contestazioni formali ex d.lgs. 231/2001 rafforzano la possibilità per la società di agire con rimedi di cognizione contro il sequestro, anziché limitarsi a rimedi esecutivi.
- Le censure di natura procedurale relative all'intervento o alla sostituzione del Pubblico Ministero nelle udienze possono essere rilevanti, ma se esiste un motivo sostanziale decisivo (es. l'ammissibilità dell'appello del terzo) il giudice di legittimità può assorbire le altre questioni rinviando il giudizio per nuovo esame.
- In situazioni analoghe conviene proporre l'impugnazione davanti al tribunale del riesame quando si contesta la spettanza dei beni sequestrati piuttosto che limitarsi a rimedi di mera esecuzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16262/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16265/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16266/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16268/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2022 del 28/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →