Sentenza del 01/07/2015 n. 6037 - Comm. Trib. Prov. Milano
Contributo Unificato Tributario - Invito al pagamento - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'invito al pagamento del Contributo Unificato Tributario, sostenendo che tale atto potesse essere impugnato davanti al giudice tributario. La questione riguardava quindi la riconducibilità dell'invito al pagamento tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, incluso ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'invito al pagamento del Contributo Unificato Tributario non rientra nell'elenco degli atti autonomamente impugnabili previsto dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e non può essere ricondotto neppure alla categoria residuale di cui alla lettera i), in assenza di una specifica previsione legislativa che ne stabilisca l'impugnabilità autonoma. Pertanto, l'atto non è direttamente impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
ogni altro atto per il quale la legge prevede l'autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie
La norma individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. La clausola residuale non consente di impugnare qualsiasi atto amministrativo, ma solo quelli per i quali una specifica disposizione di legge preveda espressamente l'autonoma impugnabilità.
Massime di principio
- Un invito al pagamento è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario solo se rientra espressamente tra gli atti previsti dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 o se una legge ne stabilisce specificamente l'impugnabilità.
- La clausola residuale dell'art. 19, lettera i), non amplia in modo generale l'elenco degli atti impugnabili: è necessaria una previsione legislativa autonoma e precisa.
- Gli atti meramente informativi, preparatori o sollecitatori del pagamento, privi di una specifica previsione di impugnazione, normalmente non possono essere contestati separatamente davanti al giudice tributario.
- La mancata impugnabilità autonoma dell'invito non esclude necessariamente ogni forma di tutela: eventuali contestazioni potranno, in linea generale, essere fatte valere contro il successivo atto impositivo o di riscossione autonomamente impugnabile, nei limiti e nei termini previsti dalla legge.
Testo integrale
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