Sentenza del 22/03/2017 n. 771 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Notificazioni - Computo dei termini - Raddoppio dei termini per la notifica dell'accertamento - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione di primo grado che aveva ritenuto decaduta l'Amministrazione dal potere di accertamento, escludendo il raddoppio dei termini perché la notitia criminis risultava infondata. L'Amministrazione sosteneva invece la possibilità di utilizzare il raddoppio dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2002.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando che il raddoppio dei termini non può fondarsi su una mera ipotesi di reato, ma richiede una imputazione effettiva e una denuncia penale tempestiva per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000. Per l'annualità 2000, l'accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2007, salvo che la denuncia penale fosse stata presentata anteriormente. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 331 cod. proc. pen.
denuncia da parte dei pubblici ufficiali dei reati perseguibili d'ufficio
Il raddoppio dei termini presuppone una denuncia penale effettivamente dovuta e presentata tempestivamente per un reato perseguibile d'ufficio.
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il raddoppio dei termini riguarda le violazioni fiscali che integrano uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo.
D.lgs. n. 128/2015
Per i periodi d'imposta anteriori alla nuova disciplina, gli avvisi dovevano essere notificati entro il quarto anno successivo alla dichiarazione, o entro il quinto anno in caso di dichiarazione omessa o nulla; tali termini potevano raddoppiare solo in presenza dei presupposti penali e della denuncia tempestiva.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 130, 131 e 132
La disciplina successiva ha modificato i termini ordinari, prevedendo in generale la notifica entro il quinto anno successivo alla dichiarazione o entro il settimo anno in caso di dichiarazione omessa o nulla, escludendo il raddoppio quando la denuncia penale sia presentata oltre il termine ordinario.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato automaticamente sulla base di una generica ipotesi di reato: deve emergere una concreta fattispecie penalmente rilevante.
- La denuncia penale deve essere presentata entro il termine ordinario di decadenza; una denuncia tardiva non consente, di regola, di recuperare il termine raddoppiato.
- Per verificare la tempestività dell'accertamento occorre individuare il periodo d'imposta, il termine ordinario applicabile all'epoca e la data effettiva della denuncia penale.
- Le modifiche legislative sui termini di accertamento non si applicano indistintamente a ogni annualità: è necessario verificare la disciplina transitoria e il periodo d'imposta interessato.
- In caso di contestazione del raddoppio, l'Amministrazione deve dimostrare sia la sussistenza dei presupposti del reato tributario sia la tempestività della denuncia.
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