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Sentenza

Sentenza n. 4311/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 199/2025

Giustizia amministrativa202601585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 199/2025, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 199/2025, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 13 gennaio 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 25 novembre 2025, e il Ministero era rimasto inadempiente. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento della mancata esecuzione, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a., ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata nei termini dell’art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione. Gli atti del commissario dovranno essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell’ottemperanza e di imporre all’amministrazione le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato azionato.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la successiva liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario, ritenuto autorizzato.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, tale circostanza sia adeguatamente documentata e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla disciplina speciale per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato che impone il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
  • Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza devono essere trasmessi mediante la procedura del Processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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