Cassazione Penale, Sentenza n. 21905/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la pronuncia della Corte di Cassazione del 28/02/2023 che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da Marrano. Il ricorrente deduceva in particolare: (a) violazione del ne bis in idem per coincidenza del fatto storico (mancanza delle cedole carburante) tra un procedimento per violata consegna, nel quale era stato assolto, e quello successivo per peculato; (b) plurimi errori di fatto e difetto di considerazione degli atti prodotti, lamentando che la Corte di Cassazione aveva valutato in modo errato o non aveva compreso i motivi originari, nonché la violazione del principio di autosufficienza del ricorso di merito.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi rescindenti: non è configurabile l'errore percettivo richiesto dall'art. 625-bis c.p.p., poiché le osservazioni del ricorrente attengono a valutazioni e qualificazioni operate dalla Corte di legittimità (scelte valutative circa l'identità del fatto e l'apprezzamento delle prove), non a una svista tale da escludere o confermare incontrovertibilmente un fatto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'ambito dell'art. 625-bis ai casi di vero "sviamento" percettivo (omissione dell'esame di un motivo decisivo o chiara errata percezione di un fatto). È stata quindi respinta la richiesta di aprire la fase rescindente e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Strumento eccezionale finalizzato a rimuovere il giudicato solo in presenza di un "sviamento" percettivo evidente: omissione dell'esame di un motivo decisivo, incontrovertibile esclusione di un fatto ovvero accertata inesistenza di un fatto ritenuto esistente. Non consente sindacato su valutazioni o scelte interpretative del giudice di legittimità.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per la qualificazione delle censure: il contenuto del motivo, non la sua rubricazione, determina la reale natura della doglianza. La Corte di legittimità ha potere di qualificare il motivo in base al suo contenuto.
art. 533 cod. proc. pen.
Norma relativa alla motivazione della sentenza; qui richiamata per distinguere i vizî di motivazione dall'erronea applicazione di norme di diritto sostanziale (che rientrerebbe in altro tipo di censura).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n.16103 del 27.3.2002 e altre pronunce richiamate)
Interpretazione restrittiva dell'art. 625-bis: il rimedio è ammesso solo per errori percettivi evidenti e decisivi; è escluso il riesame di scelte valutative o interpretative compiute dal giudice di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale: può avere successo solo se si dimostra un vero e proprio errore di percezione (omissione dell'esame di un motivo decisivo o incontrovertibile smentita di un fatto), non per semplici dissensi sulla valutazione delle prove.
- La qualificazione del contenuto della doglianza spetta al giudice dell'impugnazione: non è decisiva la rubrica o la dizione formale usata dalla parte, ma la "direzione" sostanziale della censura.
- Le critiche alla valutazione del materiale probatorio (rivalutazioni, richieste di diversa attribuzione di valore alle prove) rientrano nel potere valutativo del giudice e non costituiscono, di per sé, errore percettivo suscettibile di rescissione del giudicato.
- Per ridurre il rischio di inammissibilità nei ricorsi di legittimità, occorre formulare censure chiare che evidenzino questioni di diritto (violazione di norme) o, se si invoca l'art. 625-bis, documentare in modo incontrovertibile l'errore percettivo e la sua decisività per il giudizio.
- La pretesa violazione del ne bis in idem richiede la dimostrazione dell'identità del fatto materiale e della stessa causa petendi: la semplice vicinanza temporale o oggettiva non è sufficiente se le corti ritengono che i fatti contestati siano diversi.
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