Ordinanza n. 115/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (all. 1), emesso dalla Prefettura di Foggia - Ufficio Territoriale del Governo, Area IV - Sportello Unico per l'Immigrazione, con cui è stata disposta la revoca dei nulla osta al lavoro stagionale (-OMISSIS- e -OMISSIS-) rilasciati in favore dei ricorrenti a seguito di istanza presentata dal datore di lavoro, sul presupposto della presunta non autenticità dei codici identificativi associati alle marche da bollo indicate in domanda e della pretesa mendacità delle relative autodichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 in sede di presentazione dell'istanza, nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca dei nulla osta al lavoro stagionale per presunta non autenticità dei codici identificativi delle marche da bollo e mendacità delle autodichiarazioni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Prefettura di Foggia ha revocato i nulla osta al lavoro stagionale rilasciati in loro favore su istanza del datore di lavoro. La revoca era motivata dalla presunta non autenticità dei codici identificativi associati alle marche da bollo indicate nelle domande e dalla conseguente non veridicità delle autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000. In sede cautelare, la parte ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che gli eventuali profili penali riguardavano esclusivamente l'intermediario titolare delle credenziali SPID utilizzate per l'inoltro delle istanze, senza coinvolgere i lavoratori né il datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza, allo stato degli atti, dei presupposti per la sospensione. Ha ritenuto che l'Amministrazione avesse adeguatamente evidenziato le ragioni della revoca, riconducibili alla non autenticità del codice identificativo della marca da bollo e alla conseguente non veridicità della dichiarazione resa nella domanda. Il Collegio ha valorizzato il riscontro della medesima irregolarità in 28 pratiche, ritenendolo indice della sistematicità della condotta della ditta richiedente. Tale sistematicità ha escluso, in questa fase sommaria, la riconducibilità della vicenda a una mera violazione fiscale, ritenuta invece idonea a integrare il venir meno di un presupposto essenziale per la presentazione dell'istanza e per il rilascio del titolo, anche in ragione del necessario vincolo fiduciario tra imprenditori e amministrazioni di controllo. Il TAR ha inoltre considerato potenzialmente rilevante, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., la condotta dell'intermediario incaricato dal datore di lavoro degli adempimenti burocratici. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta nel giudizio amministrativo.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Riguardano le dichiarazioni sostitutive rese nella domanda di nulla osta; la non veridicità conseguente all'uso di una marca da bollo non autentica è stata ritenuta rilevante ai fini della revoca.
art. 1228 c.c.
Il Collegio ha ritenuto che la condotta dell'intermediario incaricato degli adempimenti burocratici potesse assumere rilievo anche nei confronti del datore di lavoro, secondo i principi sulla responsabilità per fatto degli ausiliari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sistematica presentazione di domande amministrative recanti marche da bollo non autentiche può essere valutata non come mera irregolarità fiscale, ma come elemento autonomo idoneo a incidere sui presupposti essenziali del procedimento e sulla permanenza del titolo amministrativo rilasciato.
- La riscontrata irregolarità in un numero rilevante di pratiche può costituire, nella valutazione sommaria cautelare, indice della sistematicità della condotta e giustificare una valutazione sfavorevole circa l'affidabilità del soggetto che presenta le istanze.
- Nel procedimento relativo al rilascio di nulla osta al lavoro stagionale, il rapporto fiduciario tra privati imprenditori e amministrazioni preposte ai controlli può assumere rilievo quale presupposto dell'affidamento amministrativo e della permanenza del titolo.
- La condotta dell'intermediario incaricato dal datore di lavoro degli adempimenti burocratici può essere considerata rilevante, anche alla luce dei principi dell'art. 1228 c.c., ai fini della valutazione amministrativa degli atti compiuti nell'interesse del datore di lavoro.
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