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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-552/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018. — Alpenchalets Resorts GmbH contro Finanzamt München Abteilung Körperschaften. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Messa a disposizione di un alloggio per vacanze che l’agenzia prende in locazione da altri soggetti passivi – Prestazioni ulteriori – Carattere principale o accessorio della prestazione – Aliquota ridotta – Alloggio messo a disposizione da un’agenzia di viaggio in nome proprio. — Causa C-552/17

Giurisprudenza europea62017CJ0552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita dal Bundesfinanzhof, ha chiarito che il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio si applica anche quando l’operazione consista nella sola messa a disposizione di un alloggio per vacanze preso in locazione da terzi, oppure in tale prestazione con servizi accessori. Ha inoltre escluso che, per questa prestazione unica, possa operare l’aliquota ridotta prevista per l’alloggio per vacanze dall’articolo 98 della direttiva IVA. Ne deriva un trattamento fiscale autonomo e speciale, non sovrapponibile al regime ordinario degli alloggi turistici.

Regime speciale IVA delle agenzie di viaggio: la messa a disposizione di un alloggio per vacanze preso in locazione da terzi rientra nel regime speciale e non può beneficiare dell’aliquota ridotta dell’alloggio per vacanze

La questione giuridica

Se la sola messa a disposizione, da parte di un’agenzia di viaggio, di un alloggio per vacanze preso in locazione da altri soggetti passivi, eventualmente accompagnata da prestazioni ulteriori accessorie, rientri nel regime speciale delle agenzie di viaggio di cui agli articoli 306-310 della direttiva 2006/112/CE; e, in caso affermativo, se tale prestazione possa comunque beneficiare dell’aliquota ridotta prevista dall’articolo 98, paragrafo 2, in combinato disposto con il punto 12 dell’allegato III della direttiva IVA.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che la mera messa a disposizione, da parte di un’agenzia di viaggio, di un alloggio per vacanze preso in locazione da altri soggetti passivi costituisce, di per sé, una prestazione unica rientrante nel regime speciale delle agenzie di viaggio, e ciò vale anche se tale prestazione è accompagnata da servizi ulteriori, indipendentemente dalla loro importanza. Una volta ricondotta al regime speciale di cui agli articoli 306-310 della direttiva IVA, tale prestazione non può beneficiare dell’aliquota ridotta prevista per l’alloggio per vacanze ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, perché la prestazione unica dell’agenzia di viaggio non figura tra le categorie dell’allegato III.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 98, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE
  • Allegato III, punto 12, direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 306, 307, 308, 309 e 310 direttiva 2006/112/CE

Regime speciale IVA delle agenzie di viaggio e alloggi per vacanze

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in una controversia tra Alpenchalets Resorts GmbH e l’ufficio imposte di Monaco sull’assoggettamento IVA della messa a disposizione di alloggi per vacanze. La questione centrale è se un’operazione consistente nel prendere in locazione alloggi da terzi e nel riutilizzarli, in nome proprio, per clientela privata ricada nel regime speciale delle agenzie di viaggio e, in caso affermativo, se possa godere anche dell’aliquota ridotta prevista per gli alloggi per vacanze.

Fatti e procedimento principale

Nel 2011 Alpenchalets aveva preso in locazione alloggi in Germania, Austria e Italia e li aveva poi ceduti ai clienti come locazioni per vacanze, in nome proprio. Le prestazioni includevano anche pulizia e, talvolta, lavanderia e fornitura di pane. La società aveva inizialmente applicato il regime del margine previsto per le prestazioni di viaggio, con aliquota ordinaria, per poi chiedere la modifica dell’avviso di liquidazione e l’applicazione dell’aliquota ridotta. L’amministrazione fiscale e, in primo grado, il giudice tributario tedesco avevano respinto tale impostazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sintesi:

  • se una prestazione che consiste sostanzialmente nella messa a disposizione di un alloggio per vacanze, con eventuali elementi accessori, rientri nel regime speciale delle agenzie di viaggio di cui all’articolo 306 della direttiva IVA;
  • se, in caso di risposta affermativa, tale prestazione possa essere assoggettata anche all’aliquota ridotta applicabile agli alloggi per vacanze ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, e dell’allegato III, punto 12.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE, che consente aliquote ridotte solo per le categorie dell’allegato III;
  • l’allegato III, punto 12, relativo all’alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze;
  • gli articoli 306, 307, 308, 309 e 310 della direttiva IVA, che disciplinano il regime speciale delle agenzie di viaggio.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ribadisce che il regime speciale di cui all’articolo 306 si applica quando l’agenzia agisce in nome proprio e utilizza, per l’esecuzione della prestazione, cessioni di beni o servizi acquistati presso altri soggetti passivi. La Corte osserva che, nel caso di specie, il giudice nazionale deve verificare che i locatori o gestori degli immobili abbiano effettivamente la qualità di soggetti passivi IVA.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che il regime speciale si applica anche alla mera messa a disposizione di un alloggio per vacanze da parte di un’agenzia di viaggio, come già riconosciuto nella sentenza Van Ginkel. La regola della prestazione unica elaborata nel diritto comune dell’IVA, richiamata nella giurisprudenza Ludwig, non modifica questa qualificazione nell’ambito del regime speciale delle agenzie di viaggio.

La Corte sottolinea che la prestazione fornita con beni o servizi di terzi rientra nel regime speciale, mentre i servizi propri dell’agenzia ne restano esclusi. Pertanto, la presenza di prestazioni ulteriori accessorie non è decisiva ai fini dell’applicazione del regime: la sola messa a disposizione dell’alloggio è sufficiente a far scattare il regime speciale. Da qui la conclusione che non occorre esaminare se le prestazioni ulteriori siano principali o accessorie.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto all’aliquota ridotta, la Corte osserva che l’articolo 307 qualifica le operazioni dell’agenzia come una prestazione di servizi unica resa al viaggiatore. Di conseguenza, il trattamento fiscale non segue le regole ordinarie applicabili alla locazione di alloggi per vacanze, ma quelle speciali proprie della prestazione unica dell’agenzia di viaggio.

L’articolo 98, paragrafo 2, consente aliquote ridotte soltanto per le categorie elencate nell’allegato III. La prestazione unica dell’agenzia di viaggio prevista dall’articolo 307 non figura in tale elenco. Ne consegue che l’aliquota ridotta non è applicabile alla prestazione delle agenzie di viaggio consistente nella messa a disposizione di alloggi per vacanze quando questa ricada nel regime speciale.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • la sola messa a disposizione di un alloggio per vacanze preso in locazione da altri soggetti passivi, o tale messa a disposizione accompagnata da prestazioni ulteriori, costituisce ciascuna un servizio unico rientrante nel regime speciale delle agenzie di viaggio;
  • la prestazione di servizi così qualificata non può essere assoggettata ad un’aliquota ridotta ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva IVA.

Principio affermato

La prestazione resa da un’agenzia di viaggio che consista nel reperire e offrire in nome proprio un alloggio per vacanze acquisito da terzi è soggetta al regime speciale IVA delle agenzie di viaggio anche se accompagnata da servizi accessori; tale prestazione unica non può beneficiare dell’aliquota ridotta prevista per gli alloggi per vacanze nel regime ordinario.

Come è indicizzato

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