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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17535/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva respinto il reclamo del Ministero avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza del 26/04/2022 che autorizzava colloqui visivi in videocomunicazione tra il detenuto e familiari anch'essi detenuti (in particolare il figlio, anch'egli sottoposto al regime 41-bis). Il Ministero contestava la violazione delle disposizioni sull'art. 41-bis e della circolare D.A.P. del 2/10/2017 per avere il Tribunale omesso di valutare il parere della Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.), nonché l'errata interpretazione della giurisprudenza che limita i colloqui audiovisivi tra congiunti sottoposti al regime differenziato e i rischi per la sicurezza che la registrazione non neutralizza completamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati. Ha affermato che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di esaminare il parere, seppure non vincolante, della D.D.A., valutazione necessaria per accertare la sussistenza di elementi ostativi all'autorizzazione di colloqui tra detenuti sottoposti al regime 41-bis. La Corte ha richiamato l'obbligo di integrare l'attività istruttoria con il patrimonio informativo della D.D.A. e il ruolo di verifica della magistratura di sorveglianza sulla concretezza degli elementi emersi. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio alla luce dei rilievi.

Norme richiamate

  • art. 41-bis codice penale (Ordinamento penitenziario)

    Consente misure restrittive dei colloqui per motivi di sicurezza; la possibilità di colloqui audiovisivi tra detenuti in 41-bis è limitata a casi eccezionali e deve essere valutata alla luce di concreti elementi di rischio

  • Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017

    art. 16.1 e art. 16.2, n. 3676/6126

    Stabilisce che la richiesta di parere alla D.D.A. è obbligatoria per integrare l'istruttoria sull'autorizzazione dei colloqui con detenuti in 41-bis; il parere è non vincolante ma qualificato e deve essere attentamente considerato dalla Direzione di istituto e dalla magistratura di sorveglianza

  • art. 606 codice di procedura penale

    comma 1, lett. b) e lett. e)

    Consente i motivi di impugnazione per violazione di norme e vizio di motivazione che la Corte ha ritenuto sussistenti nel caso di omissione di valutazione del parere D.D.A. e di errata interpretazione delle norme sul 41-bis

  • art. 1; art. 69, comma 6, lett. b); art. 35-bis Ordinamento penitenziario

    Richiamate tra le norme rilevanti sul trattamento penitenziario e sulle modalità dei rapporti con l'esterno; la Corte ne utilizza i principi per il bilanciamento tra diritto al mantenimento dei rapporti familiari e esigenze di sicurezza

Massime di principio

  • La richiesta del parere della D.D.A. è obbligatoria per integrare l'istruttoria sui colloqui tra detenuti sottoposti al 41-bis; il parere non è vincolante ma deve essere esaminato e considerato esplicitamente.
  • La magistratura di sorveglianza non può ignorare il contributo informativo della D.D.A.; essa deve verificare la concretezza e la consistenza fattuale degli elementi indicati nella D.D.A., ma non sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione tecnica della pericolosità.
  • Il diritto al mantenimento dei rapporti familiari è tutelato anche per i detenuti sottoposti a regime differenziato, ma può essere limitato o escluso quando emergano specifici e concreti rischi per l'ordine e la sicurezza, in una valutazione di proporzionalità.
  • I colloqui audiovisivi tra congiunti entrambi in 41-bis sono da considerarsi eccezionali: la loro ammissione richiede un accertamento caso per caso e l'assenza di elementi ostativi rilevati dalla D.D.A. o da indagini di sicurezza.
  • La registrazione o la modalità tecnica del colloquio (telefoni o video) non elimina automaticamente i rischi di comunicazioni criptiche o di collegamenti con l'organizzazione criminale; tali rischi devono essere valutati concretamente.
  • Se l'autorità giudiziaria o amministrativa autorizza il colloquio nonostante un parere negativo della D.D.A., deve motivare in modo adeguato le ragioni che escludono la pericolosità segnalata; l'omissione di tale motivazione può determinare l'annullamento del provvedimento.

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