Cassazione Penale, Sentenza n. 47074/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato (in parte riformandola sul trattamento sanzionatorio) la condanna per il reato di estorsione continuata in danno di alcuni dipendenti. La ricostruzione di merito accertava che i due imputati, nell'ambito del gruppo societario, avrebbero costretto taluni lavoratori a firmare lettere o fogli di dimissioni in bianco come presupposto per l'assunzione, e li avrebbero costretti ad ore straordinarie non retribuite e a turni più gravosi, conseguendo così un indebito risparmio di spesa. In cassazione la difesa ha dedotto, tra l'altro: vizio di motivazione e travisamento della prova (art. 606 c.p.p.) per presunte discrepanze e per l'uso di elementi probatori insufficienti o non pertinenti (es. centralità delle dichiarazioni di Luigi Mazzocchi; uso di lettere trovate relative ad altri dipendenti come riscontro); violazione di legge e carenza di prova quanto al ruolo specifico di Raffaele; rilevazioni sulla rilevanza della Riforma Fornero (art. 4, comma 17 L.92/2012) e sulla datazione del fatto; e infine memoria con motivi nuovi richiamando una sentenza irrevocabile di assoluzione a carico del figlio di Matarazzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure, in gran parte, deduzioni inerenti la valutazione del fatto riservata ai giudici di merito e non censurabili in sede di legittimità se non per manifesta illogicità o travisamento documentale palese. In particolare: è stato richiamato il limite del sindacato di legittimità (impossibilità di rivedere il merito e la valutazione delle prove salvo macroscopici vizi), la correttezza della valutazione complessiva delle dichiarazioni e dei riscontri documentali utilizzati dai giudici di merito e l'insufficienza delle doglianze difensive a dimostrare un travisamento idoneo a disarticolare la motivazione. La Corte ha altresì respinto l'eccezione derivante dalla sentenza di assoluzione del figlio dell'imputato, ritenendola non vincolante per il giudizio sul comportamento dei ricorrenti. Conseguentemente i provvedimenti di merito restano efficaci; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che sono deducibili vizi come la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione e la nozione restrittiva del "travisamento della prova" (deve riguardare errore sul "significante" della prova capace di disarticolare l'intero ragionamento).
art. 597 c.p.p.
Definisce l'ambito di cognizione in appello: la Corte richiama che l'appello dà cognizione limitata ai punti dedotti e che il giudice d'appello può motivare "per relationem" rispetto al primo grado quando non emergono novità.
art. 629 c.p.
Norma che incrimina l'estorsione; la Corte ribadisce l'orientamento secondo cui il reato può integrarsi anche quando la minaccia è implicita, larvata o attraverso l'uso strumentale di mezzi leciti, purché idonea a coartare la volontà della vittima.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità, tra cui la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende, applicata ai ricorrenti.
art. 4, comma 17, L. 92/2012 (Riforma Fornero)
Richiamata in relazione all'efficacia delle dimissioni: la Corte osserva che la presunta incidenza della Riforma deve essere valutata dal giudice di merito in ordine alla datazione del fatto e che la questione, qui dedotta, attiene al fatto e al tempus commissi delicti, rimessa all'apprezzamento del merito.
art. 585, comma 4, c.p.p.
Norma richiamata sul rilievo di motivi nuovi: la Corte precisa che l'acquisizione di una sentenza irrevocabile di assoluzione relativa a terzi non vincola automaticamente il giudice, e non determina in questa sede la revisione del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito nella riconsiderazione delle prove salvo vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento evidente e circoscritto.
- Il reato di estorsione in ambito lavorativo può integrarsi anche con minacce implicite o con l'uso strumentale di atti formalmente leciti (es. richiesta di firme su documenti) se idonei a coartare la volontà del lavoratore e a conseguire un ingiusto profitto.
- Per dedurre il travisamento della prova è necessario indicare in modo puntuale e autosufficiente gli atti processuali o le trascrizioni integrali delle dichiarazioni che si ritengono fraintese; mere contestazioni sulla valutazione della credibilità non sono sufficienti.
- La esistenza di sentenze favorevoli a terzi (assoluzioni) non vincola automaticamente il giudice rispetto alla valutazione della responsabilità di altri imputati: la valutazione congiunta delle prove è rimessa al merito e, se contestata in Cassazione, incontra i limiti del sindacato di legittimità.
- Questioni relative alla datazione del fatto e all'efficacia di norme sopravvenute (es. procedura di convalida delle dimissioni) sono, di regola, questioni di fatto e di merito e pertanto non facilmente rivedibili in sede di legittimità.
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