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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4227/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per omicidio volontario (mandanti) di Michele Vignola (omicidio del 25/7/1997). Le doglianze principali sono: violazione dell'art. 192 c.p.p. per apparente carenza motivazionale e mancanza di riscontri alle dichiarazioni "de relato" dei collaboratori di giustizia; insufficiente valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei pentiti (Francesco Ruggiero, Antonio Birra, Franco e Gerardo Sannino); divergenze sui moventi e genericità/asincronia delle fonti (in particolare la fonte primaria Quaranta); richiesta di annullamento per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e per mancato riscontro reciproco delle dichiarazioni.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che i giudici di merito (G.u.p. e Corte d'Assise d'Appello) abbiano correttamente applicato i principi giurisprudenziali relativi all'utilizzabilità delle chiamate in reità "de relato": è stata compiuta la valutazione della credibilità soggettiva dei collaboratori e dell'attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni (specificità, coerenza, costanza, spontaneità); sono stati accertati i rapporti con le fonti; le chiamate convergevano in modo individualizzante su circostanze rilevanti; è stata esclusa l'ipotesi di intese fraudolente e riconosciuta l'autonomia genetica delle dichiarazioni. La Corte ha inoltre ritenuto coerente la ricostruzione dei moventi anche se formulata in modi parzialmente differenti dai vari collaboratori e ha escluso che le doglianze difensive richiedano, in sede di legittimità, una rivalutazione del materiale probatorio.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione: la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione perché la motivazione sulla credibilità dei collaboratori e sulle chiamate in reità è stata adeguata e conforme ai criteri giurisprudenziali.

  • art. 7 d.lgs. n. 152 del 1991

    Citato in epigrafe come norma aggravante rispetto alla fattispecie contestata (come riportato nel testo della sentenza impugnata); la Cassazione non mette in discussione l'applicazione dell'aggravante così indicata.

  • Sentenza SS.UU. n. 20804/2012 (Aquilina)

    Principio guida sull'autonomia e indipendenza delle chiamate in reità/de relato: la Cassazione ribadisce che tali dichiarazioni possono concorrere a prova purché siano rispettate condizioni specifiche (valutazione soggettiva, attendibilità intrinseca, convergenza, indipendenza e autonomia genetica).

  • Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019 (Vaccaro)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno dei criteri di valutazione delle chiamate in reità/de relato; usata per confermare l'orientamento applicato dai giudici di merito.

  • Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018 (C.)

    Confermato l'indirizzo sulla necessità di accertare l'autonomia genetica e l'indipendenza delle dichiarazioni dei collaboratori.

  • Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019 (Vegini)

    Richiamata per il principio secondo cui la confessione stragiudiziale va valutata secondo le regole probatorie proprie delle prove dichiarative.

  • Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 (E.)

    Richiamata in tema di controllo di legittimità sul vizio di motivazione nel caso di "doppia conforme": la Corte può leggere congiuntamente motivazioni di primo e secondo grado e considerarle come corpo unico.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni "de relato" di collaboratori di giustizia possono formare prova anche se non direttamente asseverate dalla fonte primaria, ma solo se il giudice accerta la credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e l'attendibilità intrinseca delle singole dichiarazioni (specificità, coerenza, costanza, spontaneità).
  • È necessario verificare i rapporti tra dichiarante e fonte diretta per ricavare elementi di riscontro circa la veridicità delle confidenze; la convergenza individualizzante delle dichiarazioni è un elemento cruciale di riscontro.
  • Il giudice deve accertare l'indipendenza delle chiamate (assenza di intese fraudolente) e l'autonomia genetica (provenienza da fonti diverse); se tali condizioni sussistono, le divergenze su dettagli o moventi non necessariamente compromettono la prova.
  • La confessione stragiudiziale va valutata secondo le regole delle prove dichiarative e può concorrere alla formazione della prova ove risulti adeguatamente valutata.
  • In sede di Cassazione la censura sulla motivazione deve dimostrare l'illogicità manifesta o la carenza motivazionale; semplici richieste di rivalutazione del materiale probatorio o contestazioni della valutazione di merito, come la diversa interpretazione di moventi o incongruenze marginali tra dichiarazioni, sono in genere inammissibili o infondate.
  • Nei processi basati su collaboratori di giustizia, difese efficaci devono puntare a mostrare specifiche lacune nella valutazione della credibilità soggettiva o intrinseca (es. contraddizioni sostanziali, mancanza di punti comuni individualizzanti, prova di intese fraudolente o assenza di autonomia genetica), non solo differenze su aspetti marginali.

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