Sentenza n. 3341/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa la declaratoria di illegittimità; del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale, trasmessa a mezzo PEC in data 19.12.2025 dalla Dr.ssa -OMISSIS-, avente ad oggetto “istanza di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 - Concorso PNRR 1 "per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno" per la Classe di Concorso A022”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa a rinunce, scorrimenti e aggiornamento della graduatoria del concorso docenti PNRR 1 per la classe A022, nonché agli atti adottati in esecuzione di una precedente sentenza del TAR
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato il 19 dicembre 2025 un'istanza di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiedendo gli elenchi dei candidati vincitori o idonei rinunciatari, le eventuali comunicazioni e determinazioni dell'USR sulle rinunce, gli atti di scorrimento e di immissione in ruolo e lo stato aggiornato della graduatoria. L'accesso era finalizzato anche a verificare le attività compiute dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 7366/2025, relativa al computo dei riservisti nella quota di riserva del 30%. Decorso il termine di trenta giorni senza riscontro, la ricorrente impugnava il silenzio-diniego deducendo violazione degli artt. 22 e seguenti e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, nonché violazione dell'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e leale collaborazione. Nel corso del giudizio l'USR depositava una nota di riscontro, vari atti già pubblicati sul proprio sito e un'elaborazione dei dati relativi a rinunce e scorrimenti. La ricorrente contestava che tale documentazione non consentisse di individuare con certezza i rapporti tra rinunciatari e beneficiari degli scorrimenti, non chiarisse eventuali eventi successivi al luglio 2025 e non documentasse l'esecuzione della precedente sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere, poiché nel corso del giudizio l'Amministrazione aveva fornito un riscontro tardivo e aveva messo a disposizione, almeno in parte, l'elenco degli scorrimenti e la documentazione concernente l'evoluzione della graduatoria. Ha escluso che l'accesso potesse imporre all'Amministrazione un'attività di indagine, correlazione o rielaborazione dei dati contenuti in documenti già pubblicati, rilevando che l'accesso deve riguardare documenti esistenti e specificamente individuati e non può trasformarsi in un obbligo di elaborazione informativa. Ha inoltre ritenuto estranee all'istanza originaria le richieste relative all'individuazione del titolo in base al quale determinati candidati avrebbero beneficiato dello scorrimento e alla verifica di eventuali rinunce o scorrimenti successivi al luglio 2025; tali pretese avrebbero richiesto una nuova e specifica istanza di accesso. Le contestazioni sull'attendibilità o correttezza sostanziale della documentazione prodotta non potevano essere fatte valere nel giudizio sull'accesso, ma eventualmente mediante autonome azioni impugnatorie. Il ricorso è stato invece accolto limitatamente agli ulteriori provvedimenti eventualmente adottati dall'USR in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 7366/2025, poiché tale richiesta era compresa nell'istanza originaria e riguardava documenti specificamente individuabili, senza necessità di elaborazione dei dati. L'USR è stato ordinato di esibire e rilasciare copia dei documenti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, salvo attestare formalmente la loro inesistenza. Il Ministero e l'USR sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 750,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con compensazione della metà; le spese sono state integralmente compensate nei confronti delle altre amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
L'accesso documentale tutela la conoscibilità di documenti amministrativi esistenti e individuati, ma non impone all'Amministrazione di creare elaborazioni o ricostruzioni informative non contenute in documenti già formati.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego è stata esaminata alla luce del riscontro fornito dall'Amministrazione nel corso del giudizio; la decisione ha ritenuto dovuta l'ostensione dei documenti specificamente individuati relativi all'esecuzione della precedente sentenza.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di buona fede e collaborazione è stato richiamato dalla ricorrente, ma la decisione si è fondata principalmente sui limiti oggettivi dell'accesso documentale e sul divieto di imporre attività di elaborazione dei dati.
art. 116 c.p.a.
Il giudizio in materia di accesso consente di verificare la legittimità del diniego o del silenzio e di ordinare l'esibizione dei documenti dovuti; non è sede per accertare la correttezza sostanziale delle graduatorie o degli scorrimenti.
art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013
le pubbliche amministrazioni, fermo restando gli obblighi di pubblicità legale, pubblicano: (…) 4. le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori
La pubblicazione delle graduatorie aggiornate costituisce adempimento di trasparenza, ma non esclude l'accesso ai documenti amministrativi specificamente esistenti e individuati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali e l'oscuramento delle generalità nella pubblicazione della sentenza.
Massime di principio
- L'accesso documentale può avere a oggetto soltanto documenti amministrativi esistenti e specificamente individuati; non può imporre all'amministrazione un'attività di indagine, ricerca complessa, correlazione o elaborazione di dati per costruire un'informazione nuova.
- Quando l'amministrazione produce nel corso del giudizio la documentazione richiesta, l'interesse all'accesso viene meno limitatamente ai documenti effettivamente ostesi, con conseguente cessazione parziale della materia del contendere.
- Le contestazioni sull'attendibilità, correttezza o legittimità sostanziale dei documenti e degli atti amministrativi prodotti non possono essere risolte nel giudizio sull'accesso, ma devono essere fatte valere mediante le autonome azioni impugnatorie previste dal codice del processo amministrativo.
- Una richiesta di accesso relativa a documenti adottati in esecuzione di una specifica sentenza è sufficientemente determinata quando individua il provvedimento giudiziario e gli ulteriori atti amministrativi eventualmente adottati in attuazione dello stesso; tali documenti devono essere ostesi se esistenti, senza che ciò comporti un'elaborazione vietata dei dati.
- Le richieste formulate per la prima volta in sede giudiziale, aventi a oggetto dati o documenti ulteriori rispetto all'istanza originaria, non possono essere esaminate nel giudizio sull'accesso senza la previa presentazione di una nuova e specifica istanza all'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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