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Sentenza

Sentenza n. 904/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: condotta amministrativa illegittima accertata dal CGARS, consistente nella mancata aggiudicazione della gara conseguente alla revoca dell'aggiudicazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione di una procedura indetta dal Ministero della Difesa per lavori di manutenzione infrastrutturale e impiantistica, con criterio del minor prezzo. In un precedente giudizio, definito dal CGARS con sentenza n. 111/2024, era stata accertata l'illegittimità degli atti amministrativi ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., senza annullamento degli atti per sopravvenuta carenza di utilità della domanda caducatoria, in vista della successiva azione risarcitoria. La ricorrente ha dedotto il danno da lesione dell'utile d'impresa, la ritardata percezione dell'utile, maggiori costi amministrativi e danno curriculare, chiedendo rivalutazione e interessi. Il Ministero ha eccepito la tardività dell'azione, l'inammissibilità per rinuncia all'azione risarcitoria per equivalente, l'infondatezza nel merito e ha chiesto il rinvio per la tardiva produzione documentale. Il TAR ha inoltre esaminato i criteri di prova e liquidazione delle singole voci di danno.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo tempestiva la produzione documentale ai sensi dell'art. 73 c.p.a. Ha respinto le eccezioni di tardività e decadenza, rilevando che il ricorso, notificato il 13 giugno 2024, era stato proposto entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza del CGARS, pubblicata il 14 febbraio 2024. Ha inoltre escluso che la rinuncia alla domanda risarcitoria per equivalente formulata nel precedente giudizio impedisse la successiva proposizione dell'azione autonoma, poiché la sentenza d'appello aveva espressamente mantenuto l'interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini del risarcimento. Nel merito, ha ritenuto accertata l'illegittimità dell'azione amministrativa e dimostrato il nesso tra la mancata revoca dell'aggiudicazione e la certezza dell'aggiudicazione in favore della ricorrente, classificatasi al primo posto. Ha riconosciuto nell'an il danno da mancato o ritardato utile d'impresa, affermando che, nelle controversie in materia di appalti, la responsabilità dell'amministrazione per mancata aggiudicazione ha carattere oggettivo secondo la sentenza CGUE 30 settembre 2010, C-314/09. Ha escluso il danno curriculare per mancanza di prova puntuale circa il pregiudizio concreto, le commesse precluse e la specifica incidenza sulla capacità competitiva e reddituale. Ha escluso l'autonoma risarcibilità dei costi di partecipazione alla gara, nonché delle spese generali e dei costi di ammortamento e deprezzamento dei beni, ritenendoli privi di nesso causale specifico con l'illegittima mancata aggiudicazione. Ha precisato che il lucro cessante coincide con l'utile effettivo ricavabile dall'esecuzione dell'appalto e non può essere automaticamente parametrato al 10% della base d'asta; occorre invece considerare il margine risultante dal ribasso offerto e dall'offerta economica. Ha stabilito che l'utile spetta integralmente solo se l'impresa dimostra di non aver potuto riutilizzare mezzi e maestranze; in mancanza, deve essere detratto l'aliunde perceptum vel percipiendum, forfetariamente quantificato nel 25%. Ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., ha ordinato al Ministero di formulare entro 90 giorni una proposta di pagamento, calcolata secondo tali criteri, con rivalutazione monetaria dalla data di stipula del contratto e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino al soddisfo. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    pronuncia dichiarativa dell'illegittimità degli atti impugnati

    L'accertamento dell'illegittimità senza annullamento può essere pronunciato quando la domanda caducatoria abbia perso utilità e permanga l'interesse alla successiva tutela risarcitoria.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    il Collegio, ai sensi dell’art. 34 co. 4 c.p.a., ritiene di dover delineare i criteri in base ai quali il debitore dovrà proporre ... il pagamento di una somma di denaro

    Il giudice può stabilire i criteri per la formulazione, da parte dell'amministrazione, di una proposta risarcitoria quando l'ammontare esatto del danno non sia determinabile immediatamente.

  • art. 73 c.p.a.

    40 gg. liberi prima della celebrazione dell’udienza pubblica

    La produzione documentale effettuata entro il termine di quaranta giorni liberi prima dell'udienza pubblica è tempestiva e non giustifica il rinvio per esigenze di difesa.

  • art. 30 c.p.a.

    Il testo applica la disciplina dell'azione risarcitoria amministrativa, pur senza riportare espressamente il riferimento normativo nel ragionamento decisorio.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento è ricondotto al danno effettivo causalmente collegato all'illegittima mancata aggiudicazione, escludendo voci prive di nesso causale autonomo.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato abbia accertato l'illegittimità degli atti di gara ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., mantenendo l'interesse a una successiva azione risarcitoria, la domanda autonoma di risarcimento può essere proposta entro il termine decadenziale decorrente dal passaggio in giudicato; la rinuncia alla domanda risarcitoria formulata nel precedente giudizio non preclude la successiva riproposizione se qualificata come rinuncia parziale agli atti.
  • Nelle controversie risarcitorie relative alla mancata aggiudicazione di un appalto, una volta accertata l'illegittimità dell'azione amministrativa e la certezza che il ricorrente avrebbe conseguito l'aggiudicazione, la responsabilità dell'amministrazione opera secondo un modello oggettivo, senza necessità di dimostrare la colpa dell'apparato.
  • Il lucro cessante da mancata aggiudicazione deve essere commisurato all'utile effettivo che l'impresa avrebbe conseguito dall'esecuzione del contratto, determinato sulla base dell'offerta e del ribasso proposti, e non può essere liquidato automaticamente nella misura del 10% dell'importo posto a base di gara.
  • Il mancato utile può essere riconosciuto integralmente solo se l'impresa dimostra di non aver potuto impiegare altrimenti mezzi e maestranze destinati alla commessa; in difetto, deve essere detratto l'aliunde perceptum vel percipiendum, anche mediante una quantificazione forfetaria, quale conseguenza dell'obbligo di evitare l'aggravamento del danno.
  • Il danno curriculare da mancata aggiudicazione non è in re ipsa: l'impresa deve provare puntualmente il mancato arricchimento del curriculum, le commesse ulteriori precluse e le concrete ricadute sulla capacità competitiva e reddituale, anche mediante una quantificazione percentuale specifica.
  • I costi ordinari di partecipazione alla gara non sono autonomamente risarcibili insieme al lucro cessante quando il danno da mancata aggiudicazione sia calcolato sull'utile netto effettivo; le spese generali e i costi di ammortamento o deprezzamento di beni normalmente sostenuti dall'impresa sono esclusi in mancanza di uno specifico nesso causale con l'illegittima condotta amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaPerdita di chance e quantificazione del dannoReintegrazione in forma specificaTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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