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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 158 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Accertamento - Eventi sismici nei comuni dell'Abruzzo del 2009 - Sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari e definizione agevolata - Contabilizzazione in dichiarazione annuale degli acconti non versati - Illegittimità Imposte e tasse - Calamità naturali - Sisma del 6 aprile 2009 -Sospensione e rateizzazione - Esclusiva spettanza sulle imposteeffettivamente dovute

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la pretesa fiscale concernente la contabilizzazione, nella dichiarazione annuale, di acconti d'imposta non versati durante il periodo di sospensione previsto per gli eventi sismici dell'Abruzzo del 2009. Sosteneva che la definizione agevolata e la rateizzazione previste dalla normativa emergenziale dovessero applicarsi anche agli acconti sospesi, oppure ai relativi importi risultanti contabilmente, e non soltanto all'imposta effettivamente dovuta.

La decisione

La controversia si è conclusa riconoscendo che il beneficio dell'art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 riguarda esclusivamente l'imposta effettivamente dovuta. Gli acconti sospesi, non essendo stati materialmente versati, non possono generare un credito fiscale reale né essere utilizzati per ampliare l'importo oggetto di sospensione, rateizzazione o definizione agevolata. Un eventuale eccedenza dell'acconto rispetto all'imposta dovuta costituirebbe infatti un credito meramente contabile, privo di un effettivo esborso monetario. La pretesa fondata sull'inclusione degli acconti non versati è stata pertanto ritenuta illegittima.

Norme richiamate

  • Art. 33, comma 28, legge 12 novembre 2011, n. 183

    Il beneficio ha per oggetto l'imposta effettivamente dovuta e non può estendersi agli acconti d'imposta sospesi.

    La norma agevolativa post-terremoto deve essere applicata esclusivamente all'imposta effettivamente dovuta, non a importi meramente contabili derivanti da acconti non versati.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali introdotte per calamità naturali devono essere interpretate in relazione all'imposta effettivamente dovuta e non possono normalmente estendersi a importi che non siano stati realmente versati.
  • Un acconto sospeso, se non è stato materialmente pagato, non costituisce di per sé un credito fiscale monetario né può essere utilizzato per incrementare il beneficio o la definizione agevolata.
  • Quando un'agevolazione riguarda sospensione, rateizzazione o definizione di debiti tributari, occorre distinguere tra debito effettivo e risultanze meramente contabili della dichiarazione.
  • L'eventuale eccedenza tra acconti teoricamente dovuti e imposta finale non produce automaticamente un credito rimborsabile o compensabile se manca il relativo versamento.

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