Cassazione Penale, Ordinanza n. 19870/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Un soggetto detenuto in istituto penitenziario ha proposto, con atto manoscritto trasmesso tramite l'Ufficio matricola, reclamo chiedendo l'annullamento del decreto di non doversi procedere emesso dal Magistrato di sorveglianza su una precedente istanza/reclamo. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto il reclamo non impugnabile, perché il provvedimento impugnato era stato adottato de plano ex art. 35 ord. pen. e riguardava una richiesta già valutata, quindi non sussumibile nel reclamo giurisdizionale. La questione è stata quindi trasmessa alla Corte di cassazione. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche per difetto di legittimazione processuale, poiché era stato proposto personalmente dall'interessato e, dopo la riforma degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. Ha rilevato, da un lato, che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di non luogo a provvedere su istanza già esaminata, adottato secondo il procedimento de plano ex art. 35 ord. pen., non era impugnabile; dall'altro, che il ricorso era stato proposto personalmente dal detenuto e quindi era privo della necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista, come richiesto dagli artt. 571 e 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 35 ord. pen.
il provvedimento di non luogo a provvedere su un'istanza già valutata, adottato de plano, non è impugnabile
art. 571 c.p.p.
dopo la riforma del 2017, il ricorso deve essere proposto con l'assistenza tecnica richiesta dalla legge
art. 613 c.p.p.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
il ricorso inammissibile può essere trattato de plano
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma alla Cassa delle ammende
legge n. 103 del 2017
ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione del difensore iscritto all'albo speciale
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
la condanna alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dichiara non doversi provvedere su un'istanza già esaminata, quando adottato de plano nel quadro dell'art. 35 ord. pen., non è autonomamente impugnabile come reclamo giurisdizionale.
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione proposto dall'interessato personalmente è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo elementi contrari, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando la causa di inammissibilità deriva da una violazione processuale evidente e non risultano elementi per escludere la colpa, la Corte può liquidare equitativamente la somma dovuta alla Cassa delle ammende.
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