Cassazione Penale, Sentenza n. 25305/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza che aveva dichiarato estinti i reati per esito positivo della messa alla prova, deducendo violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 168-ter c.p.: la sentenza impugnata aveva disposto il "ripristino dello stato dei luoghi" nonostante la declaratoria di estinzione per messa alla prova non comporti accertamento di responsabilità né possa essere equiparata a una sentenza di condanna; inoltre tale ordine sarebbe di competenza dell'autorità amministrativa e non del giudice penale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, eliminando tale statuizione. Per il resto la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova è confermata e non è stata sostituita da una condanna. La Corte ha richiamato la distinzione tra sentenza di condanna (che può, ai sensi di specifiche norme, comportare ordini demolitori) e la declaratoria di estinzione prevista dall'art. 168-ter c.p., che prescinde dall'accertamento di responsabilità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), artt. 44 lett. b), 93, 94, 95
artt. 44 lett. b), 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001
Le fattispecie contestate erano fondate su queste norme; dalla loro applicazione non può derivare l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi come misura automatica o tipica della sentenza di estinzione per messa alla prova
D.P.R. n. 380/2001, art. 31 comma 9
art. 31, comma 9 D.P.R. 380/2001
Prevede l'ordine di demolizione dell'opera abusiva da parte del giudice penale, ma tale potere presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna e non può essere esercitato quando il reato si estingue per esito positivo della messa alla prova
D.P.R. n. 380/2001, art. 98 comma 3
art. 98, comma 3 D.P.R. 380/2001
Consente, in caso di condanna, l'eliminazione delle difformità o l'imposizione di prescrizioni; anche questa misura è connessa alla condanna e non alla declaratoria di estinzione per messa alla prova
Codice penale, art. 168-ter
La declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova prescinde dall'accertamento di responsabilità penale e non è equiparabile a una sentenza di condanna; pertanto non può fondare ordini demolitori tipici della condanna
D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), art. 181
art. 181 d.lgs. n. 42/2004
L'ordine di rimessione in pristino nei casi di danno ai beni culturali deve essere disposto con sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 181; quella fattispecie non era neppure contestata nel caso della ricorrente
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 53640/2018, Dellagaren)
Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018 (Dellagaren)
Precedente richiamato per confermare che la declaratoria di estinzione per messa alla prova non può essere considerata equivalente a una condanna e che la competenza a irrogare sanzioni demolitorie permane in capo all'autorità amministrativa
Massime di principio
- La dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (art. 168-ter c.p.) non comporta accertamento di responsabilità e non può giustificare provvedimenti tipici della condanna (es. ordine di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi).
- Gli ordini di demolizione o di eliminazione delle difformità previsti dal D.P.R. 380/2001 (art. 31, art. 98) presuppongono una sentenza di condanna; in assenza di condanna la materia è rimessa, in primo luogo, alla competenza dell'autorità amministrativa.
- La rimessione in pristino per violazioni in materia di beni culturali è disciplinata dall'art. 181 del D.Lgs. 42/2004 e richiede una sentenza di condanna per essere disposta dal giudice penale; non può essere introdotta a seguito di estinzione del reato per messa alla prova.
- Se in un provvedimento penale che estingue il reato per messa alla prova sono imposte misure che implicano accertamento di responsabilità o effetti tipici della condanna, il difensore può impugnare tali statuizioni per Cassazione chiedendone l'annullamento.
- In situazioni analoghe, per ottenere l'eliminazione di opere abusive è opportuno rivolgersi anche agli strumenti amministrativi o civili competenti, poiché l'esito favorevole della messa alla prova non esclude l'intervento amministrativo o la possibilità di sanzioni non penali.
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