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Ordinanza

Ordinanza n. 1228/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, Sezione Prima, n.-OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202507979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, Sez. I, n. 396/2025, resa in sede di ricorso per ottemperanza

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ricorrente vittorioso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione appellante ha proposto istanza cautelare incidentale ai sensi dell'art. 98 c.p.a. per ottenere la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso di ottemperanza proposto dalla persona fisica. Il Consiglio di Stato ha rilevato preliminarmente la mancanza di una rituale notificazione dell'istanza cautelare alle altre parti, in violazione dell'art. 55, comma 3, c.p.a. L'Amministrazione deduceva inoltre un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza; tuttavia, il contenuto concreto del rischio prospettato non emerge analiticamente dal testo dell'ordinanza.

La decisione

L'istanza cautelare è stata dichiarata inammissibile per omessa notificazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha comunque esaminato, per completezza, anche il merito cautelare, rilevando l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile. La sentenza appellata era stata resa in un giudizio di ottemperanza e aveva dato luogo a un procedimento di riedizione del potere in corso; secondo la stessa prospettazione dell'Amministrazione, la sospensione della sentenza avrebbe comportato anche la sospensione di tale procedimento, sicché il rischio dedotto non risultava configurabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina l'istanza cautelare incidentale proposta in appello per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 55, comma 3, c.p.a.

    La rituale notificazione dell'istanza cautelare alle parti costituisce condizione necessaria per l'esame ammissibile della domanda cautelare; la sua omissione determina l'inammissibilità dell'istanza.

Massime di principio

  • L'istanza cautelare proposta in appello ai sensi dell'art. 98 c.p.a. è inammissibile quando non sia stata ritualmente notificata secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 3, c.p.a.
  • Anche quando l'istanza cautelare è inammissibile per un vizio preliminare, il giudice può esaminare per completezza la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile e negarla comunque sul piano cautelare.
  • Non sussiste un pregiudizio grave e irreparabile quando la sospensione della sentenza resa in sede di ottemperanza determinerebbe, secondo la stessa prospettazione dell'istante, la sospensione del procedimento di riedizione del potere avviato in esecuzione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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