Cassazione Penale, Ordinanza n. 14682/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che il motivo proposto contro il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. non superava il vaglio di legittimità perché la sentenza d'appello era adeguatamente motivata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 24/06/2024. L'unico motivo dedotto lamentava vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la decisione impugnata non avesse correttamente escluso la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse logica, coerente e puntuale, sicché la censura mirava a una rivalutazione di merito estranea al sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione logica, coerente e puntuale; in cassazione non è consentito sostituire tale valutazione con una diversa lettura di merito se la motivazione del giudice di appello è adeguata.
Massime di principio
- La censura di legittimità contro il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito già compiuta con motivazione non illogica.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non la sostituzione del giudizio discrezionale del giudice di merito.
- Quando la decisione di merito esclude la particolare tenuità del fatto con argomentazione coerente e puntuale, il ricorso che si limiti a contestarne l'apprezzamento fattuale è dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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