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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33951/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che mancava prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili; con il secondo ha censurato il mancato rilievo dell’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione telematica o cartacea del provvedimento da parte della cancelleria. La sostanza della doglianza era dunque che il termine per opporsi non fosse decorso, in difetto di valida comunicazione/conoscenza del provvedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente che mancasse l’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito già di per sé sufficiente a determinare l’inammissibilità. Ha poi osservato, nel merito, che le censure erano comunque inammissibili perché il provvedimento di liquidazione poteva considerarsi portato a conoscenza del destinatario anche mediante forma equipollente, risultando nel fascicolo l’annotazione "al visto PM" in data 6.7.2018. Da tale data il Tribunale aveva fatto decorrere il termine breve di 30 giorni per l’opposizione, ampiamente spirato quando l’azione fu proposta il 14.10.2020; in ogni caso, l’opposizione era stata proposta anche oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese, sia perché il ricorrente era la Procura della Repubblica quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, sia per la mancata difesa dell’intimato. Ha dato atto, infine, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore.

  • art. 136 c.p.c.

    Le comunicazioni possono essere effettuate anche in forma equipollente, purché idonea a garantire l’effettiva conoscenza dell’atto.

  • art. 702-bis c.p.c.

    È richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. quale parametro delle modalità di comunicazione del provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    Si applica al provvedimento decisorio non comunicato o notificato; il termine lungo decorre dalla pubblicazione ed è ostativo all’impugnazione tardiva.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’accertamento dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetta l’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito essenziale dell’atto introduttivo.
  • La comunicazione di un provvedimento di liquidazione può avvenire anche con modalità equipollenti rispetto a quelle formalmente previste, purché l’atto sia comunque entrato nella sfera di conoscibilità effettiva del destinatario.
  • Quando il provvedimento decisorio non sia stato notificato o comunicato, l’impugnazione resta soggetta al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione.
  • Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non valgono, di per sé, a escludere la conoscibilità dell’atto se risulta una modalità di trasmissione idonea a portarlo nella sua sfera di conoscenza.
  • In caso di ricorso proposto dalla Procura della Repubblica quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non segue condanna alle spese anche in caso di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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