Sentenza n. 1076/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento disciplinare della sospensione dalle attività didattiche per i giorni 24 e 25 marzo 2025 nei confronti di -OMISSIS 3-, provvedimento disciplinare prot. -OMISSIS 2025- con cui è stata comminata la sanzione della sospensione di due giorni dalle attività didattiche per i giorni 24 e 25 maggio 2025;(all. A) - della convocazione del Consiglio Straordinario della Classe 2^B per motivi disciplinari, per il giorno 18.03.2025, datata 12.03.2025 e priva di numero di protocollo; (all. B).; - del Consiglio di Classe Straordinario della classe 2^B per motivi disciplinari, tenutosi in data 18.03.2025; - del verbale del Consiglio di Classe Straordinario del 18.03.2025, non in possesso della scrivente difesa; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare di sospensione per due giorni dalle attività didattiche, preceduta dalla convocazione e dalla deliberazione del Consiglio di classe straordinario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sanzione disciplinare irrogata al figlio minore, studente del secondo anno di liceo, in conseguenza di uno scontro fisico con un compagno durante l'intervallo. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 7, 8 e 10, comma 2, l. 241/1990, sostenendo che mancasse una formale comunicazione di avvio del procedimento contenente la puntuale contestazione dell'addebito, l'indicazione della norma violata, dei soggetti coinvolti e delle modalità di accesso agli atti. In secondo luogo, hanno dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria, incongruità, illogicità manifesta, difetto di contraddittorio e carenza di motivazione, contestando le modalità delle indagini svolte dal dirigente scolastico, l'assenza di verbalizzazione di alcune audizioni e la ricostruzione dei fatti. In terzo luogo, hanno lamentato l'omessa motivazione del provvedimento sanzionatorio, ritenendo non esplicitati la ricostruzione dell'accaduto, l'addebito, le risultanze istruttorie, lo svolgimento del Consiglio di classe e le norme applicate. Infine, hanno dedotto ingiustizia manifesta, violazione dell'art. 6 del Regolamento di disciplina dell'istituto, eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che lo studente avrebbe soltanto reagito a una provocazione, che non sussistessero i presupposti per la sospensione e che fosse illegittima l'identità della sanzione applicata ai due studenti coinvolti. I ricorrenti avevano inoltre proposto un'istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. per ottenere il verbale del Consiglio di classe straordinario e gli ulteriori atti istruttori; tale domanda è stata dichiarata superata poiché la documentazione è stata prodotta in giudizio dalle amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha rilevato che l'interesse concreto all'annullamento appariva incerto, poiché la sanzione era già stata eseguita, non aveva inciso sull'esito dell'anno scolastico, non aveva impedito il trasferimento presso un istituto tedesco e, secondo il regolamento scolastico, non poteva influire sulla valutazione del profitto. Il Collegio ha tuttavia esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. Il primo motivo è stato respinto perché la convocazione del Consiglio di classe straordinario era stata comunicata via PEC agli studenti e ai genitori; la contestazione, pur non analiticamente formulata nella nota, era conoscibile alla luce della semplicità dei fatti e dei colloqui già svolti. Il contraddittorio è stato comunque assicurato mediante la partecipazione dei genitori alla seduta, la possibilità di presentare memorie e l'invito rivolto agli studenti, che avevano scelto liberamente di non partecipare. Il secondo motivo è stato respinto poiché l'attività istruttoria preordinata alle sanzioni disciplinari scolastiche non è soggetta a formalismi particolari: è sufficiente raccogliere elementi adeguati, anche informalmente, in contraddittorio con gli interessati, per consentire una decisione ragionevole e circostanziata. Nel caso concreto, le dichiarazioni dei due studenti, della collaboratrice scolastica, della docente e degli altri presenti avevano confermato lo scontro fisico reciproco. La provocazione o la legittima difesa non sono state ritenute esimenti o attenuanti decisive in ambito scolastico, poiché la scuola deve considerare la perdita di autocontrollo e la violenza incompatibile con le regole di convivenza. Il terzo motivo è stato respinto perché il provvedimento conclusivo doveva essere letto insieme al verbale del Consiglio di classe, che ricostruiva i fatti e illustrava le ragioni della sanzione. Il quarto motivo è stato respinto perché l'art. 6 del Regolamento di istituto consentiva l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni per grave mancanza di rispetto verso i compagni; la sospensione di due giorni era quindi riconducibile alla previsione regolamentare e non sproporzionata. Il trattamento sanzionatorio identico per entrambi gli studenti è stato ritenuto giustificato dalla comune partecipazione allo scontro fisico, ferma la facoltà di conversione della sanzione in attività educative, non utilizzata dal minore. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 7, 8 e 10, comma 2, l. 241/1990
Nel procedimento disciplinare scolastico, la garanzia partecipativa può ritenersi rispettata quando gli interessati siano stati informati della convocazione, posti in condizione di conoscere l'addebito e di partecipare al procedimento e abbiano potuto presentare difese, anche se la contestazione non è analiticamente contenuta nella nota di convocazione.
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso è stata considerata superata per cessazione della materia del contendere dopo la produzione in giudizio della documentazione richiesta.
art. 6 del Regolamento di disciplina dell'istituto
allontanamento dalla comunità scolastica (per un massimo di 15 giorni) in caso, tra l'altro, di grave mancanza di rispetto verso i compagni
La disposizione costituisce base regolamentare per la sospensione scolastica applicata a condotte violente e gravemente irrispettose verso un compagno.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri soggetti menzionati nella sentenza.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare scolastico l'attività istruttoria preliminare non è soggetta a formalismi specifici: l'amministrazione scolastica deve tuttavia raccogliere elementi sufficienti e attendibili, assicurando agli studenti interessati e ai genitori una possibilità effettiva di partecipazione e difesa.
- La comunicazione di avvio del procedimento disciplinare scolastico può risultare idonea anche quando non descriva analiticamente ogni dettaglio dell'addebito, purché, alla luce della semplicità dei fatti e delle comunicazioni intercorse, l'interessato sia posto concretamente in condizione di comprendere la contestazione e di esercitare il contraddittorio.
- Il provvedimento sanzionatorio scolastico può essere motivato per relationem mediante il verbale del Consiglio di classe, quando tale verbale ricostruisca i fatti, dia conto dell'istruttoria, delle difese e delle ragioni della decisione in modo sufficiente a rendere comprensibile l'iter logico seguito.
- In ambito disciplinare scolastico, la provocazione o la reazione a una condotta altrui non escludono necessariamente la rilevanza disciplinare dello scontro fisico, quando sia accertata una partecipazione al comportamento violento incompatibile con le regole di convivenza e con la finalità educativa dell'istituzione scolastica.
- La sospensione scolastica è legittima quando sia prevista dal regolamento di istituto per condotte di grave mancanza di rispetto verso i compagni, sia contenuta nei limiti regolamentari e risulti proporzionata alla partecipazione dello studente a uno scontro fisico; l'identità della sanzione applicata ai diversi partecipanti non è di per sé illegittima se entrambi hanno preso parte alla condotta violenta.
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