Cassazione Penale, Sentenza n. 4922/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Corte di appello di Trieste aveva accolto la domanda di estradizione proposta dalla Federazione Elvetica per i reati di truffa e tentata truffa (artt. 22 e 146 cod. pen. svizzero). Il difensore della Lakatosz impugnava la sentenza sostenendo errata applicazione delle norme (artt. 2, 13, 172 cod. pen., art. 10 Convenzione Europea di estradizione e il Quarto protocollo addizionale), deducendo che l'esecuzione della pena per i reati contestati è estinta per prescrizione secondo il diritto svizzero.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello perché, il 29/07/2024, l'Ufficio federale di giustizia svizzero ha ritirato la domanda di estradizione con effetto immediato per la prescrizione dell'esecuzione della pena. La revoca è stata comunicata alle autorità italiane e la Corte di cassazione ha disposto l'immediata liberazione della ricorrente. L'annullamento è stato deciso per venir meno del petitum (la domanda di estradizione) e sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
artt. 22 e 146 codice penale svizzero
Reati contestati (truffa e tentata truffa). La prescrizione dell'esecuzione della pena secondo il diritto svizzero è la ragione formale del ritiro della domanda di estradizione da parte dell'autorità straniera.
artt. 2, 13, 172 cod. pen. (italiano)
Norme richiamate nel ricorso per contestare l'applicazione delle norme penali/procedurali; la Cassazione non ha approfondito interpretazioni sostanziali di queste norme perché ha deciso per il ritiro della domanda da parte dello Stato richiedente.
Convenzione Europea di estradizione
ratificata con legge n. 300/63, art. 10
Richiamata nel ricorso; la decisione si fonda sul principio che, se lo Stato richiedente ritira la domanda, vengono meno le condizioni per l'accoglimento dell'estradizione.
Quarto Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea di estradizione
ratificato con legge 88/29019
Richiamato nel ricorso; non ha avuto rilievo decisivo nella pronuncia, che si è risolta per il ritiro della domanda da parte dello Stato richiedente.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi all'annullamento senza rinvio.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 28435 del 27/06/2013 (Iasinetchi, Rv. 255746)
Principio consolidato: il ritiro della domanda di estradizione da parte dello Stato richiedente fa venire meno le condizioni per l'accoglimento e giustifica l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Se lo Stato richiedente ritira la domanda di estradizione, il petitum viene meno e il giudice deve annullare la pronuncia favorevole senza rinvio (procedimento estinto per carenza della domanda).
- La prescrizione dell'esecuzione della pena nello Stato richiedente può condurre al ritiro della domanda di estradizione e, quindi, alla cessazione del procedimento estradizionale in Italia.
- La detenzione disposta in vista dell'estradizione cessa se lo Stato richiedente revoca la domanda: il soggetto deve essere rilasciato immediatamente se la misura detentiva era basata sull'estradizione.
- Quando la revoca proviene dall'autorità straniera, è essenziale la tempestiva comunicazione tra autorità estere, Ministero della Giustizia e Procura/Cassazione per determinare gli effetti immediati (es. ordine di liberazione).
- Se il procedimento si estingue per cause procedurali esterne (ritiro, prescrizione estera), il giudice non decide sul merito delle questioni sostanziali sollevate dal ricorso.
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