Sentenza del 27/09/2017 n. 3719 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La curatela ha impugnato la cartella di pagamento e il ruolo straordinario relativi a debiti tributari sorti prima della dichiarazione di fallimento, deducendo: intestazione della cartella alla società anziché al curatore fallimentare; omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti; carenza di motivazione circa i presupposti dell'iscrizione a ruolo straordinaria; mancata indicazione della data di consegna del ruolo all'agente della riscossione; mancata sottoscrizione della cartella da parte del rappresentante del concessionario.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della curatela. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostenendo che il ruolo e la cartella erano stati formati prima della dichiarazione di fallimento, avvenuta il 19-20 dicembre 2012: il ruolo era stato validato il 27 febbraio 2012, la cartella era stata formata il 12 aprile 2012 e il ruolo era stato consegnato all'agente della riscossione il 10 aprile 2012. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto quindi corretta l'intestazione alla società, notificata al curatore quale rappresentante legale al momento della notifica. Ha inoltre escluso l'invalidità per mancata indicazione della data di consegna del ruolo e per mancata sottoscrizione della cartella, essendo sufficiente l'individuazione certa dell'autorità emittente. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato tuttavia respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata, con compensazione delle spese in ragione della complessità e della controversa interpretazione della materia.
Norme richiamate
Artt. 42, 43 e 44 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare
La dichiarazione di fallimento non comporta il venire meno dell'impresa, ma la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare.
La dichiarazione di fallimento limita la legittimazione del debitore fallito, ma non estingue l'impresa. Il curatore subentra nella rappresentanza della società per gli atti e i rapporti rilevanti per la procedura.
Art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina i presupposti dell'iscrizione nei ruoli straordinari, la cui motivazione deve consentire di comprendere le ragioni dell'iscrizione anticipata.
Art. 15-bis del D.P.R. n. 602/1973
Richiamato in relazione ai requisiti e ai presupposti per l'iscrizione a ruolo straordinaria.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
La cartella deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro sessanta giorni dalla notificazione.
La cartella è un atto a contenuto vincolato e deve rispettare il modello ministeriale e gli elementi essenziali previsti dalla legge. La norma non impone, secondo la decisione, la sottoscrizione autografa del funzionario o del rappresentante dell'agente della riscossione.
Gli atti amministrativi predisposti tramite sistemi informatici sono validi quando la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile.
L'indicazione a stampa del responsabile può sostituire la firma autografa negli atti amministrativi informatici, purché sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza.
Cassazione civile, sentenze n. 12893/2007, n. 14894/2008 e n. 2803/2010
Gli atti tributari formati prima della dichiarazione di fallimento, anche se intestati al contribuente, sono opponibili alla curatela; quelli formati successivamente devono indicare quale destinataria l'impresa sottoposta alla procedura e quale legale rappresentante il curatore.
La corretta intestazione dell'atto dipende dalla data della sua formazione rispetto alla dichiarazione di fallimento.
Cassazione civile, sentenze n. 4757/2009, n. 4283/2010, n. 1644/2013 e n. 13747/2013
La mancanza della sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto se esso è inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
La firma autografa non è requisito indispensabile della cartella quando l'atto consente di identificare con certezza l'autorità o l'agente che lo ha emesso.
Massime di principio
- Per stabilire a chi debba essere intestato un atto tributario relativo a un'impresa fallita, occorre verificare la data di formazione dell'atto rispetto alla dichiarazione di fallimento. Gli atti formati prima possono essere intestati alla società; quelli formati dopo devono indicare la società in procedura e il curatore quale rappresentante.
- La data di notifica non è necessariamente decisiva: assume rilievo soprattutto la data di formazione o emissione del ruolo e della cartella.
- La mancata sottoscrizione autografa della cartella non determina automaticamente l'invalidità dell'atto, se il documento consente di individuare con certezza l'autorità emittente e rispetta il modello legale.
- Le contestazioni formali della cartella devono essere valutate verificando se abbiano concretamente impedito al contribuente o al curatore di comprendere la pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
- Quando si impugna una cartella occorre distinguere tra cartella di pagamento, ruolo ed estratto di ruolo, poiché non tutti i documenti contengono le medesime informazioni e producono i medesimi effetti processuali.
- La decisione conferma l'importanza di ricostruire documentalmente la cronologia completa: accertamento, formazione e validazione del ruolo, consegna all'agente della riscossione, formazione della cartella, dichiarazione di fallimento e notifica.
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