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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10067/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta contro un Comune per i danni lamentati da proprietari di immobili danneggiati dal sisma del 1980. Gli attori avevano chiesto il ristoro del pregiudizio da ritardato godimento degli immobili, dell’aumento dei costi di ricostruzione e della perdita, totale o parziale, del contributo pubblico previsto dalla L. n. 219/1981, assumendo che l’ente avesse illegittimamente sospeso per lungo tempo il Piano di Recupero e imposto vincoli urbanistici poi dichiarati illegittimi dal giudice amministrativo. In appello la domanda era stata respinta per difetto di prova del danno, sul rilievo che i documenti necessari per la quantificazione non erano stati prodotti tempestivamente; la CTU aveva poi acquisito documentazione che consentiva la quantificazione, ma il giudice di merito l’aveva considerata inutilizzabile perché tardiva. La Cassazione, con precedente ordinanza n. 17916/2022, aveva cassato la sentenza d’appello ritenendo, alla luce di Cass. Sez. U. n. 3086/2022, che l’eventuale nullità della CTU per acquisizione di documenti costituenti prova di fatti principali fosse sanata se non eccepita tempestivamente. Il Comune ha quindi proposto ricorso per revocazione deducendo errore di fatto: secondo l’ente, la Corte avrebbe erroneamente affermato che nel controricorso non era stata dedotta la tempestiva eccezione di nullità della CTU e la sua riproposizione in conclusioni, mentre sarebbero stati dedotti in realtà l’inammissibilità della produzione documentale e l’opposizione ai depositi successivi. Con gli altri due motivi il Comune ha lamentato violazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite e delle norme sui termini per memorie e produzioni istruttorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto revocatorio, perché il Comune non aveva dimostrato che nel controricorso fosse stata effettivamente dedotta la tempestiva eccezione di nullità della CTU; al contrario, le allegazioni del ricorrente confermavano che era stata dedotta soltanto l’inammissibilità delle produzioni documentali. La Corte ha inoltre escluso che i motivi ulteriori potessero essere veicolati con il rimedio revocatorio, poiché riguardavano censure di violazione di legge attinenti alla fase rescissoria e non a un errore percettivo della sentenza di legittimità. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di revocazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti rigorosi previsti dalla norma.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio deve essere una svista percettiva, immediatamente rilevabile, non un errore di giudizio o una diversa valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    La nullità relativa di un atto processuale, come quella prospettata per la CTU, deve essere eccepita nella prima difesa o istanza successiva all’atto o alla sua conoscenza, altrimenti si sana.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità il ricorso/controricorso deve rispettare specificità e localizzazione processuale delle allegazioni e delle eccezioni dedotte.

  • art. 370, comma 2, c.p.c.

    Le regole di specificità del ricorso trovano applicazione anche nel controricorso.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sui termini e sulle preclusioni istruttorie, ma le doglianze fondate su tale profilo sono state ritenute non deducibili con revocazione.

  • art. 154 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento ai termini processuali; la censura è stata ritenuta estranea al mezzo revocatorio.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione dei termini concessi per le produzioni e per la prova documentale nel giudizio di merito.

  • art. 210 c.p.c.

    La parte che non disponga del documento avrebbe potuto chiedere l’ordine di esibizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 219 del 1981

    La disciplina del contributo pubblico per la ricostruzione era richiamata come fonte del pregiudizio patrimoniale allegato dagli originari attori.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la forma della trattazione del ricorso in camera di consiglio nei casi di revocazione considerati.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio contro una decisione della Corte di cassazione sussiste solo se la sentenza fonda la decisione sulla supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto processuale che risulti incontestabilmente smentito dagli atti, senza margini di valutazione o interpretazione.
  • Non integra errore di fatto la contestazione che, sotto la veste della revocazione, miri in realtà a rimettere in discussione la qualificazione giuridica delle eccezioni, la valutazione delle difese svolte o l’applicazione di principi di diritto.
  • Perché sia revocabile una decisione della Cassazione, l’errore deve essere autonomo e interno al giudizio di legittimità, riguardare atti direttamente esaminabili dalla Corte e non essere stato già oggetto di discussione tra le parti.
  • La nullità relativa della consulenza tecnica d’ufficio per acquisizione di documenti costituenti prova dei fatti principali è sanata se non viene eccepita tempestivamente nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla sua conoscenza, e poi ritualmente riproposta.
  • La deduzione di una generica inammissibilità delle produzioni documentali non equivale, di per sé, alla deduzione tempestiva della nullità della consulenza tecnica; le due eccezioni sono ontologicamente distinte e non possono essere sovrapposte.
  • Le censure concernenti la violazione di norme processuali o di principi di diritto, quando attengono alla correttezza della decisione nel merito o alla fase rescissoria, non sono deducibili con il mezzo della revocazione per errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

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