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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2498/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo ha ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, deducendo quattro censure principali: 1) violazione per mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (lett. d) ed e)); 2) vizio nella valutazione probatoria e mancata considerazione della mancata esibizione di documenti bancari da parte del curatore (art. 606 c.p.p., lett. b)); 3) errata affermazione della bancarotta documentale nonostante il ricorrente avesse messo a disposizione la sede dove erano custoditi i documenti (art. 606 c.p.p., lett. b)); 4) errore nella determinazione del delitto più grave ai fini della continuazione con conseguente aumento di pena e omissione nell'attribuire le circostanze attenuanti generiche (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che la motivazione della Corte d'appello, integrata con quella del Tribunale, forma un corpo argomentativo coerente e che le richieste di rinnovazione istruttoria del ricorrente erano prive di novità o di rilevanza decisiva; i giudici d'appello hanno dato adeguate risposte alle censure, motivando la non necessità di nuove prove e richiamando elementi fattuali (es. richiesta del finanziamento da parte del Rofi, trasferimento dei fondi su conti di altre imprese riconducibili al Rofi, mancata realizzazione dell'operazione immobiliare, gestione unitaria delle società). La Cassazione ha inoltre ritenuto infondata la doglianza relativa alla disponibilità dei documenti (il ricorrente indicò solo la sede senza consentire il rinvenimento/analisi) e ha stigmatizzato la mancanza, da parte del ricorrente, di una precisa allegazione su come l'eventuale diversa qualificazione del reato o il riconoscimento delle attenuanti avrebbe inciso sul calcolo della pena. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b); lett. d) ed e)

    Le lettere indicate individuano i motivi ammessi in Cassazione: vizio di motivazione, mancata valutazione di elementi di prova e violazioni procedurali. La Corte ricorda che le censure devono indicare punti decisivi e, se riproducono mere ricostruzioni alternative già esaminate in sede di appello, sono manifestamente infondate.

  • principio del potere-dovere del giudice di appello

    Il giudice d'appello può applicare d'ufficio circostanze attenuanti, ma qui l'omessa motivazione in ordine all'applicazione non può essere impugnata in Cassazione se l'imputato in appello non ha formulato una richiesta specifica con dati di fatto idonei a fondarla.

Massime di principio

  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è legittima quando la corte motivi la non novità delle prove, l'assenza di rilevanza decisiva o la mancanza di reiterazione della richiesta davanti a collegio diverso; per impugnare con successo è necessario dimostrare lacune manifeste o illogicità nella motivazione che sarebbero state sanate dalle nuove prove.
  • Il ricorrente in Cassazione non può limitarsi a prospettare ricostruzioni alternative o ipotetiche: deve contestare specificamente i passaggi motivazionali della decisione impugnata o indicare come e perché nuove prove avrebbero inciso sul giudizio.
  • La semplice indicazione della sede dove sarebbero custoditi documenti non è equivalente alla messa a disposizione effettiva: per escludere responsabilità per bancarotta documentale è necessario consentire il reperimento, l'esame e l'analisi delle scritture contabili.
  • Nelle doglianze relative alla determinazione della pena e alla qualificazione del delitto più grave ai fini della continuazione, il ricorrente deve chiarire come l'erronea valutazione avrebbe concretamente inciso sulla determinazione della pena a lui sfavorevole; altrimenti la censura è generica e inammissibile.
  • Sul tema delle circostanze attenuanti generiche, il difensore deve formulare in appello una richiesta specifica e circostanziata; la mancata richiesta impedisce di fondare in Cassazione un motivo per vizio di motivazione rispetto all'omesso esercizio d'ufficio del giudice.

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