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Sentenza

Sentenza del 03/05/2021 n. 641 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Sponsorizzazioni - Associazioni sportive dilettantistiche - Deducibilità integrale - Prova dell'effettività delle prestazioni - Rileva Presunzione assoluta di deducibilità - Sussiste - Valutazione inerenza - Non ammessa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione della deducibilità fiscale delle spese di sponsorizzazione versate a un'associazione sportiva dilettantistica. L'Amministrazione aveva disconosciuto la deducibilità sostenendo che mancasse prova dell'effettività delle prestazioni promozionali e/o dell'inerenza della spesa rispetto all'attività dell'impresa.

La decisione

La sentenza riconosce l'applicazione della presunzione assoluta prevista dall'art. 90 comma 8 della legge 289/2002: se ricorrono le quattro condizioni previste dalla norma (soggetto sponsorizzato è associazione sportiva dilettantistica; rispetto dei limiti quantitativi; sponsorizzazione finalizzata a promuovere immagine/prodotti dello sponsor; soggetto sponsorizzato ha effettivamente svolto specifiche attività promozionali), la spesa è integralmente deducibile come pubblicità. Di conseguenza l'Amministrazione finanziaria non può valutare l'inerenza del costo in termini di idoneità a produrre utili o ritorni commerciali per l'impresa sponsor. Il ricorso del contribuente è accolto e la deducibilità è confermata.

Norme richiamate

  • art. 90 comma 8, Legge 24 dicembre 2003 n. 289

    Introduce una presunzione assoluta di deducibilità integrale delle sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, equiparandole alle spese di pubblicità; la norma opera quando sono soddisfatte quattro condizioni specifiche e, in tal caso, esclude ogni valutazione da parte dell'Erario circa l'inerenza economica della spesa.

Massime di principio

  • Per usufruire della deducibilità integrale ai sensi dell'art. 90 co. 8 L. 289/2002 è necessario dimostrare contestualmente le quattro condizioni previste: (1) il beneficiario è un'associazione sportiva dilettantistica; (2) la spesa rientra nei limiti quantitativi previsti; (3) l'operazione è diretta a promuovere l'immagine o i prodotti dello sponsor; (4) il soggetto sponsorizzato ha effettivamente posto in essere attività promozionali specifiche.
  • Una volta provate le quattro condizioni, opera una presunzione assoluta di deducibilità: l'Amministrazione non può sindacare l'inerenza della spesa valutandone la capacità di generare profitto o un ritorno commerciale per lo sponsor.
  • La prova da parte del contribuente deve focalizzarsi sugli elementi richiesti dalla norma (es. statuto o qualificazione del beneficiario come ASD, contratto di sponsorizzazione con indicazione di obblighi promozionali, documentazione sull'effettiva realizzazione di attività promozionali: materiali pubblicitari, reportage di eventi, foto, programma manifestazioni, pagine web, esposizione logo, ecc.).
  • Se manca anche una sola delle condizioni previste dalla norma, la presunzione non trova applicazione e l'Amministrazione può valutare l'inerenza e la deducibilità della spesa in base alle regole generali.
  • Per ridurre il rischio di contenzioso è consigliabile formalizzare contratti di sponsorizzazione dettagliati con clausole sulle prestazioni promozionali e conservare documentazione probante sull'effettiva esecuzione delle attività concordate e sul rispetto dei limiti di spesa.

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