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Sentenza

Sentenza del 11/08/2016 n. 16972 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI - Istanza di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale - Termine di decadenza per gli accertamenti ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Differimento ex art. 10 del d.P.R. n. 313 del 1997 - Dichiarazione anteriore al 1° gennaio 1998 - Termine di accertamento ancora pendente - Applicazione del differimento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Liguria, che aveva dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento IVA relativo all'anno 1994, notificato il 2 agosto 2004. La CTR aveva ritenuto scaduto il termine ordinario di accertamento il 31 dicembre 1999, sostenendo che il differimento introdotto dal D.Lgs. n. 313 del 1997 fosse applicabile soltanto alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1998. L'Agenzia ha sostenuto, invece, che il differimento si applica anche alle dichiarazioni anteriori, purché al 1° gennaio 1998 il termine ordinario di accertamento fosse ancora pendente. Nel caso concreto, l'Ufficio aveva richiesto documenti l'8 luglio 1997 e il contribuente li aveva prodotti soltanto nel marzo 2004.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l'interpretazione della CTR. Il differimento del termine previsto dall'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal D.Lgs. n. 313 del 1997, si applica anche alle dichiarazioni presentate prima del 1° gennaio 1998, se il termine di accertamento non era ancora scaduto a tale data. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito respingendo il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di accertamento. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 2.200, oltre accessori, mentre le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza [...] è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

    Il termine di decadenza per l'accertamento IVA viene prorogato per il periodo eccedente i quindici giorni impiegato dal contribuente per fornire la documentazione richiesta dall'Ufficio nell'ambito di una domanda di rimborso IVA.

  • Art. 10 del D.Lgs. n. 313 del 1997

    Ha introdotto il meccanismo di differimento del termine di accertamento previsto dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, con finalità antielusive e di contrasto a comportamenti dilatori nella produzione dei documenti necessari ai controlli.

  • Art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 313 del 1997

    Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

    La norma disciplina l'entrata in vigore della modifica dal 1° gennaio 1998, ma non limita l'applicazione alle sole dichiarazioni presentate dopo tale data. La modifica si applica ai termini ancora pendenti a quella data, senza incidere sui termini già definitivamente scaduti.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di Cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata, di decidere direttamente la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Le modifiche normative sui termini di accertamento possono applicarsi anche a dichiarazioni o annualità anteriori alla loro entrata in vigore, quando il termine non era ancora scaduto alla data di efficacia della nuova disciplina.
  • In presenza di una richiesta di rimborso IVA e di una richiesta di documentazione da parte dell'Ufficio, il termine di decadenza per l'accertamento si proroga per il periodo di ritardo del contribuente eccedente i primi quindici giorni.
  • La data decisiva per l'applicazione temporale della proroga è la pendenza del termine di accertamento, non la data di presentazione della dichiarazione o dell'istanza di rimborso.
  • La proroga non può rivivere termini già scaduti prima dell'entrata in vigore della nuova norma; opera soltanto sui termini ancora aperti.
  • La disciplina è interpretata in senso antielusivo: il contribuente non può ottenere la decadenza dell'Ufficio ritardando la consegna dei documenti richiesti nell'ambito dei controlli sul rimborso IVA.

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