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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25991/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare per carenza e vizio di motivazione: il Tribunale del riesame avrebbe omesso di riportare e motivare compiutamente i fatti e le ragioni poste a fondamento dei gravi indizi di colpevolezza (rimando a richiesta del PM non trascritta), si sarebbe limitato ad aderire in modo acritico a interpretazioni della polizia giudiziaria e delle intercettazioni, non valutando autonomamente le dichiarazioni del collaboratore Porto e i riscontri estrinseci; inoltre dedotto difetto di motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari considerata la distanza temporale dei fatti (2016-2019) e cambiamenti della posizione personale del ricorrente (permesso di soggiorno per lavoro in Svizzera) e la non recente qualità dei precedenti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ritenuto fondati i primi due motivi (assorbendo il terzo), rilevando carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata: la motivazione del Tribunale del riesame è stata considerata apodittica, con salti logici e insufficiente illustrazione dei riscontri a supporto delle dichiarazioni del collaboratore e delle intercettazioni (compresi i frammenti tratti dal procedimento cd. Jungo). La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Catania per nuovo esame, lasciando aperta la possibilità di un futuro riesame delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma penale recante la fattispecie di associazione di tipo mafioso, rispetto alla quale è stata contestata la partecipazione dell'imputato; la sentenza si limita ad indicare che il reato contestato è quello disciplinato da tale articolo

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Norma richiamata per individuare la competenza del Tribunale al quale rinviare il nuovo giudizio di riesame della misura cautelare

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione di annullamento e rinvio

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino)

    «allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie»

    Principio applicato dalla Corte per valutare se il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi; la Corte ha verificato la congruenza logica e la capacità esplicativa della motivazione e ha ritenuto che mancassero adeguati passaggi argomentativi

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità non può riesaminare direttamente il merito degli elementi indiziari, ma deve controllare se la motivazione del giudice del riesame renda conto in modo logico e adeguato delle ragioni che giustificano la gravità indiziaria
  • Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia integrano gravi indizi solo se risultano intrinsecamente attendibili e corredate da riscontri estrinseci individualizzanti, che vanno espressamente illustrati nel provvedimento
  • Le trascrizioni di intercettazioni devono essere contestualizzate: il giudice deve spiegare il nesso che collega il contenuto delle conversazioni all'identità e alla condotta dell'indagato, evitando deduzioni apodittiche
  • La mancanza di una motivazione articolata e priva di salti logici comporta l'annullamento dell'ordinanza cautelare e il rinvio per nuovo esame, senza automaticamente decidere nel merito le esigenze cautelari
  • Questioni di attualità delle esigenze cautelari (es. distanza temporale dei fatti, cambiamento della situazione personale dell'indagato) sono rilevanti e dovrebbero essere valutate esplicitamente dal giudice del riesame; la loro insufficiente considerazione può costituire motivo di censura

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