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Sentenza

Sentenza n. 1624/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.595,00, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Siena, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle euro 1.595,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, per retribuzione professionale docente relativa agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, maturata durante rapporti di lavoro a tempo determinato. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito senza contestare specificamente la mancata esecuzione. Dagli atti non risultava che la sentenza fosse stata eseguita.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era passata in giudicato prima della notificazione e del deposito del ricorso, era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 16 gennaio 2025 ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza del Ministero e ha ordinato all’Amministrazione di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, corrispondendo alla ricorrente euro 1.595,00 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, incaricandolo di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è stato ritenuto ammissibile dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001

    La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto la retribuzione professionale docente, originariamente prevista da tale disposizione contrattuale e confermata dalla successiva contrattazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • L’assenza di prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice a ordinare il pagamento delle somme dovute, comprensive degli interessi riconosciuti dal titolo esecutivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega interna, purché sia posto in condizione di compiere gli adempimenti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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