Sentenza n. 5094/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 01260/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego parziale del nulla osta dell’Ente Parco nell’ambito di una domanda di condono edilizio, limitatamente agli interventi realizzati negli anni 1990-1991
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
L’immobile, originariamente assistito da licenza edilizia del 1960, era stato interessato da ampliamenti e altri interventi difformi dal titolo, tra cui un bagno, un terrazzo coperto e la sopraelevazione del primo piano realizzati negli anni 1990-1991. La proprietaria aveva presentato domanda di condono ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994 nel 1995, prima dell’istituzione del Parco Nazionale del Vesuvio, avvenuta nel giugno dello stesso anno. Nel procedimento di condono, l’Ente Parco aveva espresso parere favorevole per le opere anteriori al 1965 e diniego per quelle del 1990-1991, ritenendole incompatibili con la disciplina della Zona C, sottozona C2, del Piano del Parco. In appello sono stati dedotti due motivi: da un lato, l’erronea applicazione del principio tempus regit actum e dell’art. 32 della legge n. 47/1985, poiché il vincolo ambientale era sopravvenuto e non assoluto e imponeva una valutazione concreta dell’incidenza dell’opera sul contesto, anziché un diniego automatico fondato sulle previsioni pianificatorie; dall’altro, il contrasto del diniego con la Relazione generale del Piano del Parco, che per gli abusi anteriori all’istituzione del Parco richiedeva una valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione individualizzata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR Campania. Ha qualificato il vincolo ambientale come sopravvenuto, poiché gli interventi contestati erano anteriori all’istituzione del Parco, e ha ritenuto applicabile il regime dell’art. 32 della legge n. 47/1985. Richiamando l’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 20 del 1999, il Collegio ha affermato che, in sede di condono relativo a opere anteriori al vincolo sopravvenuto, l’amministrazione deve compiere una valutazione attuale, concreta e individualizzata della compatibilità dell’opera con gli interessi ambientali tutelati. Il diniego dell’Ente Parco è stato ritenuto illegittimo perché fondato sul solo richiamo generico alle norme tecniche della sottozona C2, senza analisi dello stato dei luoghi, del manufatto e della sua effettiva incidenza sui valori ambientali. La motivazione è stata giudicata stereotipata e non idonea a dimostrare una specifica incompatibilità. È stata quindi annullata la sentenza di primo grado e, per effetto, i provvedimenti impugnati. L’Ente Parco e il Comune sono stati condannati in solido alle spese dei due gradi, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 32 l. 47/1985
In presenza di un vincolo sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell’abuso, l’amministrazione deve valutare in concreto la compatibilità dell’opera con il vincolo e non può opporre automaticamente il vincolo come causa ostativa al condono.
art. 39 l. 724/1994
Costituisce la base normativa della domanda di condono edilizio presentata per gli interventi abusivi.
D.P.R. 5 giugno 1995
Ha istituito il Parco Nazionale del Vesuvio; poiché gli interventi contestati erano anteriori, il relativo vincolo ambientale è stato qualificato come sopravvenuto.
Adunanza plenaria n. 20/1999
È richiamata per il principio secondo cui, nel condono relativo a opere anteriori a un vincolo sopravvenuto, occorre una valutazione attuale e concreta della compatibilità dell’opera con il contesto ambientale al momento dell’esame della domanda.
Massime di principio
- Quando un vincolo ambientale sopravviene alla realizzazione dell’abuso edilizio, esso non può essere applicato come causa automaticamente ostativa al condono, salvo che ricorra un vincolo assoluto secondo la disciplina applicabile.
- Nel procedimento di condono relativo a opere anteriori a un vincolo sopravvenuto, l’amministrazione deve svolgere una valutazione attuale, concreta e individualizzata della compatibilità dell’intervento con gli interessi ambientali tutelati, riferita al momento dell’esame della domanda.
- Il mero contrasto dell’opera con le previsioni generali o zonali del piano di tutela non è sufficiente a motivare il diniego di nulla osta per un abuso anteriore al vincolo sopravvenuto, se l’amministrazione non esplicita l’effettiva incidenza del manufatto sul contesto e sui valori protetti.
- Il diniego di nulla osta in materia di condono è illegittimo quando si risolve in una motivazione stereotipata, priva dell’analisi dello stato dei luoghi, delle caratteristiche dell’opera e degli specifici profili di incompatibilità ambientale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1413/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1455/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1456/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1457/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1458/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1459/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →