Sentenza n. 1327/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione della gestione del rifiuto urbano indifferenziato, con riavvio parziale e condizionato dell’attività
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore impianto rifiuti)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente gestisce un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi autorizzato ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, comprendente anche il rifiuto urbano indifferenziato EER 20 03 01. A seguito di un sopralluogo, l’amministrazione regionale aveva disposto la diffida e la sospensione dell’attività, nonché l’inefficacia dell’ultima modifica autorizzativa. Successivamente, rilevato il venir meno dei principali pericoli per l’ambiente e la salute pubblica, l’amministrazione aveva disposto il riavvio parziale dell’impianto, vietando tuttavia la gestione del rifiuto EER 20 03 01 fino all’adempimento di ulteriori prescrizioni tecniche e alla possibile presentazione di una proposta progettuale per la modifica dell’autorizzazione. La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006, poiché le criticità contestate non costituirebbero violazioni delle prescrizioni autorizzative; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità; insussistenza o mancata dimostrazione di una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; carenza di motivazione e contraddittorietà; violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa partecipazione procedimentale; violazione dell’art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e del principio di tipicità, per avere l’amministrazione richiesto una modifica dell’autorizzazione. Il giudice ha esaminato e accolto il secondo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato è stato annullato, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Il TAR ha interpretato l’art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006 nel senso che la diffida con contestuale sospensione dell’autorizzazione presuppone sia l’inosservanza di prescrizioni autorizzative sia la concreta manifestazione di una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente. Quest’ultima condizione deve essere oggetto di un accertamento rigoroso e deve essere esplicitata con adeguata motivazione nel provvedimento inibitorio. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva affermato che erano venuti meno i principali pericoli che avevano giustificato la sospensione, ma non aveva indicato quali ulteriori pericoli residuassero né fornito elementi motivazionali idonei a dimostrarli. Il provvedimento risultava quindi carente di motivazione e difforme dai presupposti normativi della sospensione. Le ulteriori censure sono state assorbite. L’Assessorato regionale è stato condannato al pagamento di euro 2.500,00 per spese di lite, oltre oneri di legge e rifusione del contributo unificato; le spese nei confronti dell’azienda sanitaria non costituita sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 208 d.lgs. n. 152/2006
Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente”.
La diffida con contestuale sospensione dell’autorizzazione richiede cumulativamente l’inosservanza di prescrizioni autorizzative e la manifestazione di una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente. Il pericolo deve essere accertato rigorosamente e specificamente motivato nel provvedimento.
art. 7 l. n. 241/1990
La violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta, ma il relativo motivo è stato assorbito e non deciso.
Massime di principio
- La sospensione dell’autorizzazione alla gestione di un impianto di smaltimento o recupero rifiuti, adottata ai sensi dell’art. 208, comma 13, lettera b), del d.lgs. n. 152/2006, presuppone cumulativamente l’inosservanza di prescrizioni contenute nell’autorizzazione e la manifestazione di una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
- L’amministrazione che dispone la diffida con contestuale sospensione dell’autorizzazione deve indicare puntualmente le prescrizioni autorizzative violate e descrivere, sulla base di adeguati elementi istruttori, la concreta situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
- È insufficiente la motivazione del provvedimento che, dopo aver rilevato il venir meno dei principali pericoli posti a fondamento della sospensione, si limiti a mantenere una sospensione parziale o condizionata senza specificare quali ulteriori pericoli residuino e perché essi giustifichino la misura.
- La gradualità delle misure previste dall’art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006 impone che la scelta della sospensione sia correlata alla gravità dell’infrazione e sia sorretta da una motivazione adeguata rispetto ai presupposti specifici della misura.
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