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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32675/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di Roma resa il 19 aprile 2025 in un incidente di esecuzione. Il ricorso deduceva l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'incidente di esecuzione al difensore di fiducia. La Corte rileva però che il difensore aveva partecipato, tramite sostituto processuale, alle udienze del 15 marzo e del 10 aprile 2025 davanti al giudice dell'esecuzione senza eccepire alcunché in ordine alla mancata notifica, con conseguente sanatoria delle eventuali nullità. Da ciò la manifesta infondatezza del ricorso e la sua inammissibilità, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato perché la pretesa nullità derivante dall'omessa notifica del decreto di fissazione dell'incidente di esecuzione risultava sanata dalla partecipazione del difensore di fiducia, tramite sostituto processuale, alle udienze del procedimento esecutivo senza eccezioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e quindi inammissibile per le ragioni esposte nel provvedimento.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi escludenti la colpa, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 24 c.p.p.

    La partecipazione del difensore al procedimento tramite sostituto processuale ha sanato l'eventuale nullità derivante dalla mancata notifica.

Massime di principio

  • L'omessa notifica del decreto di fissazione dell'incidente di esecuzione al difensore può ritenersi sanata se il difensore di fiducia partecipa alle udienze, anche a mezzo di sostituto processuale, senza sollevare tempestiva eccezione.
  • La deduzione di una nullità processuale è incompatibile con la sua successiva sanatoria per acquiescenza o per mancata contestazione nel primo momento utile.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare la sanzione pecuniaria prevista, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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