Cassazione Civile, Ordinanza n. 11106/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mandatario)
La controversia
Una società mandataria e il suo rappresentante erano stati incaricati da due società mandanti di procacciare sponsorizzazioni per un campionato automobilistico e di ingaggiare piloti, in cambio di un compenso percentuale. I mandatari avevano individuato alcuni piloti e svolto attività preparatoria; successivamente le mandanti avevano receduto per asserita giusta causa, contestando il mancato reperimento di sponsor e il mancato rendiconto dell'attività. Gli attori avevano quindi agito per l'accertamento dell'illegittimità del recesso, per il risarcimento del danno e per il pagamento del compenso pattuito. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo importi marginali (spese non rimborsate e maggiori interessi su una somma già versata) ma aveva confermato la condanna alle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché, essendo stata la domanda accolta almeno in parte, non poteva essere qualificato come totalmente soccombente e condannato integralmente alle spese; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. censurando la ritenuta mancanza di prova dei contratti di sponsorizzazione, sostenendo che la prova emergesse già dalla presenza dello sponsor sulle vetture.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la condanna integrale alle spese in presenza di un accoglimento, sia pure parziale, della domanda e ha cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito compensando integralmente le spese del giudizio di appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare il giudizio di fatto e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente per l'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza del ricorrente.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La parte che risulta vittoriosa, anche solo parzialmente, non può essere trattata come totalmente soccombente ai fini della rifusione integrale delle spese.
art. 92 c.p.c.
La compensazione totale o parziale delle spese può essere disposta nei casi previsti dalla norma; l'accoglimento parziale di una domanda unica non integra di per sé reciproca soccombenza.
art. 115 c.p.c.
La censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- L'accoglimento, anche solo parziale e anche se sensibile, di un'unica domanda proposta in un solo capo non configura reciproca soccombenza; in tale ipotesi la parte non può essere condannata integralmente alle spese come se fosse totalmente soccombente.
- La reciproca soccombenza è configurabile solo in presenza di domande contrapposte tra le stesse parti oppure di un accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi.
- Quando la censura di legittimità mira a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile se non denuncia un vero errore di violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., ma soltanto una diversa lettura del compendio probatorio.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione limitata al capo viziato, compresa la regolazione delle spese.
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