Sentenza n. 1136/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Torino prot. n. -OMISSIS-, -OMISSIS-, recante il rigetto dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- e la contestuale revoca del titolo ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 286/1998, notificato al ricorrente il 09.03.2026 nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale revoca del titolo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino fondato sull’esistenza di un ammonimento per condotte vessatorie nei confronti della coniuge e su una condanna a due anni di reclusione per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L’amministrazione aveva ritenuto tali circostanze indicative dell’assoluta assenza di integrazione sociale e della pericolosità del ricorrente per la sicurezza e l’ordine pubblico. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 9 del d.lgs. 286/1998, sostenendo che la revoca del permesso UE richiederebbe una minaccia concreta, attuale e sufficientemente grave per l’ordine pubblico; il difetto di istruttoria e di motivazione, ai sensi dell’art. 3 l. 241/1990, per l’omessa considerazione del radicamento territoriale, della proprietà immobiliare, dei rapporti familiari, delle condizioni sanitarie e del percorso psicologico; nonché il contrasto con l’art. 32 Cost., in ragione della patologia diabetica da cui è affetto.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dopo aver sentito le parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo unico. L’amministrazione ha adeguatamente motivato sulla gravità della condotta del ricorrente, caratterizzata da elevato disvalore sociale, e non ha irragionevolmente attribuito a tale condotta peso determinante nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti. Il Collegio ha inoltre valorizzato la natura premiale del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e la necessità che il richiedente abbia mantenuto una condotta irreprensibile. Quanto alla salute, il riferimento espresso alla patologia diabetica nel provvedimento dimostra che essa è stata considerata; tuttavia, in assenza di allegazioni più specifiche, il diabete non è stato ritenuto tale da dimostrare che il ricorrente potesse ricevere cure adeguate soltanto in Italia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è stata prospettata dal ricorrente come ammissibile esclusivamente in presenza di una minaccia concreta, attuale e sufficientemente grave per l’ordine pubblico.
Il TAR ha ritenuto legittima la valutazione amministrativa che attribuisce rilievo determinante alla grave condotta penalmente sanzionata e all’ammonimento, nel bilanciamento degli interessi relativo al mantenimento del titolo di soggiorno UE di lungo periodo.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato quanto alla gravità della condotta e alla prevalenza dell’allarme sociale, anche con riferimento alla condizione sanitaria.
art. 32 Cost.
La tutela della salute non impedisce il diniego o la revoca del titolo quando, in assenza di allegazioni specifiche, la patologia non dimostri la necessità di ricevere cure adeguate esclusivamente sul territorio nazionale.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la decisione sull’istanza cautelare, previo avviso alle parti.
art. 3 d.l. 93/2013
L’ammonimento del Questore per condotte vessatorie nei confronti della coniuge è stato valorizzato, insieme alla condanna penale, quale elemento della valutazione di pericolosità e di assenza di condotta irreprensibile.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al mantenimento o al rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la grave condotta penalmente sanzionata e accompagnata da precedenti misure di prevenzione o ammonimento può costituire elemento decisivo nel bilanciamento degli interessi e giustificare il diniego o la revoca del titolo, se adeguatamente motivata in rapporto all’allarme sociale e alla pericolosità per l’ordine pubblico.
- La natura premiale del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo consente all’amministrazione di esigere, ai fini del mantenimento del titolo, una condotta particolarmente conforme alle regole penali e civili della convivenza e valutare negativamente condotte di elevato disvalore sociale.
- L’obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento espone in modo intelligibile la gravità delle condotte contestate, il loro rilievo per l’ordine pubblico e le ragioni per cui esse prevalgono sugli elementi favorevoli dedotti dall’interessato, compresa la condizione sanitaria.
- La mera allegazione di una patologia, senza specificare l’inadeguatezza o l’inesistenza di cure equivalenti nello Stato di provenienza, non dimostra che la tutela della salute imponga il mantenimento del titolo di soggiorno sul territorio nazionale.
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