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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34926/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (art. 642, 110 c.p.) sollevando due censure: 1) vizio di motivazione per mancata declaratoria di improcedibilità per presunta mancata tempestiva proposizione della querela — deducendo che la querela sarebbe tardiva rispetto agli accertamenti della compagnia assicuratrice e richiamando astrattamente la disciplina dell'art. 148 Cod. delle assicurazioni e l'art. 124 c.p.; 2) vizio di motivazione per insufficiente e incongrua valutazione delle prove, contestando la portata dei documenti acquisiti e delle dichiarazioni della proprietaria del veicolo coinvolto.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Sul primo punto il giudice ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente valutato la tempestività della querela in relazione agli accertamenti della compagnia assicuratrice e ha rilevato l'assenza, a carico del ricorrente, di prove rigorose sul momento in cui la persona offesa avrebbe avuto conoscenza completa degli elementi utili. Sul secondo punto la Corte ha escluso la possibilità di una rivalutazione alternativa del merito in sede di legittimità, avendo la Corte d'appello offerto una valutazione logica e persuasiva delle risultanze probatorie. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.686,00.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p. e art. 110 c.p.

    Il reato contestato è la truffa (art. 642) in concorso (art. 110); la condanna di merito è stata confermata dalla Corte d'appello e non è stata efficacemente censurata in cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione della decisione di legittimità ai soli punti necessari per la decisione: la Corte riporta i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • art. 148 Codice delle assicurazioni

    Riferimento richiamato dal ricorrente in relazione ai termini e agli accertamenti della compagnia assicuratrice; la Corte ha però ritenuto che l'invocazione sia rimasta puramente astratta, priva di indicazione del momento preciso di conoscenza degli esiti degli accertamenti.

  • art. 124 c.p.

    Citato dal ricorrente in correlazione con l'art.148, ma la Corte ha ritenuto mancasse l'allegazione concreta del momento di conoscenza rilevante per far decorrere termini di querela.

  • Giurisprudenza della Cassazione (onere della prova sulla tempestività della querela)

    richiami a Sez. 3, n. 35122/2003 (Sangalli); Sez. 1, n. 7333/2008 (Mauro) e altre

    Principio consolidato: l'onere di provare l'intempestività della querela grava su chi la deduce (di solito l'imputato); in caso di incertezza la questione va risolta a favore del querelante; sono richieste prove rigorose e non semplici presunzioni.

  • Giurisprudenza della Cassazione (ammissibilità e genericità dei motivi)

    richiami a Sez. 4, n. 1982/1998 (Iannotta); Sez. 3, n. 21029/2015 (Dell'Utri) e altre

    Motivi generici, aspecifici o manifestamente infondati devono essere dichiarati inammissibili; il mancato esame di motivi di appello manifestamente infondati non determina annullamento.

Massime di principio

  • In casi di contestazione della tempestività della querela, chi lo deduce (l'imputato) deve provare in modo specifico e rigoroso il momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza piena ed effettiva degli elementi decisivi; mere enunciazioni normative non sono sufficienti.
  • La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione libera delle prove: censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle risultanze di merito, senza dimostrare vizi logici o manifesta illogicità, sono inammissibili.
  • Motivi formulati in modo generico o aspecifico possono essere dichiarati inammissibili; i ricorsi devono contenere deduzioni circostanziate e concreto interesse alla censura.
  • In dubbio sulla tempestività della querela, il principio favorevole al querelante opera: se non emerge chiaramente la tardività, la querela si considera tempestiva.
  • L'omessa o insufficiente allegazione di elementi temporali rilevanti (es. la data in cui la persona offesa ha avuto conoscenza degli accertamenti) è decisiva e può determinare il rigetto della censura.

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