Sentenza n. 322/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Lipari n.-OMISSIS- notificato il 27.01.2024 con il quale è stata respinta l'istanza di sanatoria ex legge n.326/2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria edilizia ai sensi della legge n. 326/2003 relativo all’ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato abitativo sito nell’isola di Vulcano
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale fondato, da un lato, sul mancato riscontro a due richieste di integrazione documentale e, dall’altro, sulla non condonabilità dell’abuso, qualificato come tipologia n. 1, perché realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Ha dedotto: mancata ricezione delle richieste di integrazione; carenza di motivazione e di istruttoria, per omessa indicazione dei documenti richiesti e della loro indispensabilità; violazione delle garanzie partecipative, in particolare degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 e della legislazione regionale siciliana, per omesso preavviso di rigetto. Con memoria non notificata depositata nel corso del giudizio ha inoltre dedotto la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nella parte relativa alle censure rivolte contro il diniego e ha dichiarato inammissibile la doglianza sul silenzio-assenso, proposta per la prima volta con memoria non notificata alla controparte; la doglianza è stata altresì ritenuta irricevibile e comunque infondata per mancata prova della completezza della documentazione presentata. Il provvedimento è plurimotivato, ma la motivazione relativa alla non condonabilità dell’abuso è autonoma e sufficiente a sostenerlo. L’art. 32, comma 27, lett. d), della legge n. 326/2003 impedisce il condono, tra l’altro, per opere di tipologia n. 1, non conformi agli strumenti urbanistici, realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico anteriore ai lavori. Poiché la ricorrente non ha contestato né la qualificazione dell’intervento come abuso di tipologia n. 1 né l’anteriorità del vincolo, il diniego costituisce atto vincolato e dovuto. Ne consegue la dequotazione dei vizi procedimentali: l’omesso preavviso di rigetto può rilevare anche per atti vincolati solo se il privato indica elementi partecipativi idonei a determinare un diverso esito, onere non assolto nel caso concreto. Per le stesse ragioni sono state respinte le censure sulla mancata ricezione delle richieste documentali e sul difetto di motivazione. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003
non sono in ogni caso suscettibili di sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ... a tutela ... dei beni ambientali e paesistici ... qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
La disposizione richiede, per la condonabilità in area vincolata, la concorrente presenza di opere anteriori al vincolo, conformità urbanistica, minore rilevanza dell’abuso e parere favorevole dell’autorità preposta; un abuso di tipologia n. 1, non conforme agli strumenti urbanistici e realizzato anteriormente al vincolo paesaggistico, è radicalmente non condonabile.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La violazione del preavviso di rigetto può assumere rilievo anche per un atto vincolato solo quando il privato indichi elementi fattuali o valutativi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto condurre a un diverso esito; in mancanza, il vizio procedimentale non determina l’illegittimità del diniego.
art. 7 l. n. 241/1990
Le garanzie partecipative non incidono sull’esito quando il potere è vincolato e non risultano apporti partecipativi concretamente idonei a modificare la decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può rilevare d’ufficio l’inammissibilità o l’irricevibilità di una doglianza, previo avviso alle parti, quando la censura sia stata introdotta tardivamente e senza instaurazione del contraddittorio.
art. 99, comma 1, della l.r. Sicilia n. 10/1991
La decisione richiama la disciplina regionale siciliana sulle garanzie procedimentali, senza attribuirle una portata diversa o ulteriore rispetto ai principi esaminati.
art. 1, comma 1, l.r. Sicilia n. 19/2021
L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che [...] resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 252/2022, in quanto innovativa e contrastante con principi di grande riforma economico-sociale; in Sicilia il terzo condono non è ammesso neppure in presenza di vincoli relativi, ove ricorrano le condizioni ostative previste dalla normativa statale.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo fondato su più motivazioni autonome resta legittimo se anche una sola di esse è immune dalle censure dedotte ed è sufficiente a sorreggere l’esito dispositivo.
- Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), della legge n. 326/2003, il condono di opere realizzate in area vincolata è subordinato congiuntamente all’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, alla conformità urbanistica, alla riconducibilità dell’intervento alle tipologie di minore rilevanza e al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- Un abuso qualificato come tipologia n. 1, non conforme alle norme urbanistiche, realizzato su immobile sottoposto a vincolo paesaggistico anteriore ai lavori, non è condonabile; il diniego comunale costituisce esercizio di potere vincolato e atto dovuto.
- L’omissione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del diniego quando il privato non indica quali elementi fattuali o valutativi, introdotti nel procedimento, avrebbero potuto condurre a un esito diverso, soprattutto quando l’ostacolo alla sanatoria sia normativamente e fattualmente dirimente.
- Nei giudizi amministrativi una censura nuova, proposta per la prima volta con memoria non notificata alla controparte, è inammissibile e irricevibile; essa non può ampliare l’oggetto del giudizio oltre i motivi ritualmente dedotti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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