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Sentenza

Sentenza n. 354/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 175 del 2023, del T.r.g.a. di Trento.

Giustizia amministrativa202404200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire per la realizzazione, sul confine tra due fondi, di una barriera antirumore alta cinque metri a servizio di una segheria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TRGA di Trento che aveva respinto il ricorso contro il permesso di costruire rilasciato a una società esercente attività di segheria. Hanno dedotto, in particolare, l’erronea qualificazione dell’opera come manutenzione straordinaria o manufatto tecnologico, la violazione della disciplina provinciale e comunale sulle distanze dai confini, l’erronea applicazione del precedente del Consiglio di Stato relativo al d.m. n. 1444/1968, la mancata considerazione dell’impatto della barriera sulla fruizione di aria e luce, la violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, l’erronea qualificazione del Piano di Risanamento Acustico come specifica norma di settore e, infine, l’illegittimità del titolo per mancata adozione di una deroga da parte del Consiglio comunale. La barriera, realizzata sul confine e alta cinque metri, era stata autorizzata nell’ambito dell’adeguamento acustico dell’attività produttiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello ritenendo fondato e assorbente il primo motivo, e ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo il ricorso originario e annullando il permesso di costruire. L’art. 9 delle N.T.A. comunali, riferito a tutti gli interventi edificatori, comprende anche la realizzazione del muro in questione; la funzione fonoassorbente non ne modifica la qualificazione edilizia. La disciplina provinciale applicabile prevede che i muri possano essere realizzati sul confine solo se non superano i tre metri; per altezze superiori devono rispettare specifiche condizioni geometriche e sono ammesse distanze inferiori soltanto con il consenso del proprietario finitimo. Anche le disposizioni provinciali sugli edifici e sui manufatti accessori subordinano la riduzione delle distanze al consenso del vicino. Poiché la barriera era alta cinque metri, collocata sul confine e realizzata senza il consenso degli appellanti, essa violava il regime delle distanze. Il Piano di Risanamento Acustico non costituisce una specifica norma di settore sopravvenuta, ma un piano aziendale applicativo di norme acustiche preesistenti; pertanto non legittima l’intervento previsto dall’art. 33 delle N.T.A. e comunque non deroga alla disciplina sulle distanze. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 3, allegato 2 alla deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 2023/2010

    Le disposizioni del presente allegato sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

    La disciplina provinciale sostituisce, per la materia regolata, le corrispondenti disposizioni nazionali sulle distanze.

  • Art. 9 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Torcegno

    Tutti gli interventi edificatori, ed in particolare le nuove costruzioni e gli ampliamenti delle costruzioni esistenti, devono rispettare le distanze minime tra fabbricati e dai confini stabilite dall’allegato 2 alla delibera della G.P. n. 2023, di data 3 settembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

    Il riferimento a tutti gli interventi edificatori comprende anche la realizzazione di una barriera o muro sul confine.

  • Art. 10 allegato 2 alla deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 2023/2010

    Possono essere realizzati anche a confine, se la loro altezza non è superiore a 3,00 m.; devono essere interamente inscritti alla linea a 45° avente origine alla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà – se la loro altezza supera i 3,00 m.; sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo.

    Un muro alto cinque metri non può essere realizzato sul confine in assenza del consenso del proprietario finitimo e deve rispettare le condizioni di distanza previste per le altezze superiori a tre metri.

  • Art. 8 allegato 2 alla deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 2023/2010

    Le distanze degli edifici [...] dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici [...] con un minimo di 5,00 m.; [...] le distanze dai confini sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato.

    La disciplina delle distanze dai confini si applica agli edifici, agli ampliamenti e ai manufatti accessori; la deroga alla distanza ordinaria richiede il consenso del proprietario finitimo secondo le forme previste.

  • Art. 33, comma 9, N.T.A. del P.R.G. del Comune di Torcegno

    Sono consentite esclusivamente opere di manutenzione ordinaria, straordinaria o funzionali ad adeguare la struttura all’entrata in vigore di specifiche norme di settore.

    Il Piano di Risanamento Acustico aziendale non è una specifica norma di settore sopravvenuta e non consente di derogare alla disciplina provinciale sulle distanze.

  • Cass. civ., sez. II, 25 luglio 2025, n. 21283

    Non esistendo alcuna specifica disciplina applicabile alle barriere antirumore, [...] devono ritenersi valide le norme generali applicabili in tema di distanza tra costruzioni.

    In assenza di una disciplina speciale sulle barriere antirumore, si applicano le norme generali sulle distanze tra costruzioni.

Massime di principio

  • La realizzazione di una barriera antirumore stabile e collocata sul confine costituisce un intervento edificatorio soggetto alla disciplina generale sulle distanze, anche quando l’opera svolge una funzione tecnologica o fonoassorbente.
  • La funzione fonoassorbente di un muro non ne muta la qualificazione edilizia né consente di sottrarlo alle norme sulle distanze dai confini.
  • Quando la normativa locale impone il rispetto delle distanze per tutti gli interventi edificatori, tale disciplina si applica anche a opere diverse dagli edifici in senso stretto, comprese barriere e muri di rilevante altezza.
  • La realizzazione sul confine di un muro di altezza superiore a quella consentita è legittima solo se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina sulle distanze e, ove richiesto, sussiste il consenso del proprietario finitimo.
  • Un piano aziendale di risanamento acustico, adottato in applicazione di norme preesistenti, non costituisce una specifica norma di settore sopravvenuta e non può legittimare deroghe alle distanze previste dalla disciplina urbanistico-edilizia.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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