Cassazione Civile, Ordinanza n. 01632/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorreva per cassazione contro la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2001. L’Ufficio aveva ritenuto esistente in Italia una stabile organizzazione della società e, in assenza di dichiarazione fiscale, aveva determinato induttivamente maggiori redditi ai fini IRPEG e il valore della produzione netta ai fini IRAP. La ricorrente proponeva sei motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR deciso anche sulla asserita elusività del gruppo societario, tema ritenuto estraneo al giudizio; (2) nullità per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992; (3) omesso esame di fatti decisivi relativi all’effettiva organizzazione e attività svolta in Italia e all’estero; (4) violazione dell’art. 5 della Convenzione Italia-Portogallo e dell’art. 162 TUIR, oltre che dell’art. 2697 c.c., per l’insussistenza della stabile organizzazione; (5) violazione delle regole sulla quantificazione del reddito della stabile organizzazione, per avere l’Ufficio usato il reddito di altra società del gruppo e attribuito l’intero utile alla stabile organizzazione italiana; (6) omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla nozione di stabile organizzazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il giudicato esterno sulla stabile organizzazione per anni d’imposta diversi, richiamando il principio secondo cui la sussistenza del presupposto va valutata anno per anno. Ha ritenuto infondati i motivi sul vizio di ultrapetizione e sulla motivazione, osservando che la CTR si era effettivamente pronunciata sull’esistenza della stabile organizzazione e aveva illustrato in modo sufficiente le ragioni del decisum. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché il primo mirava a una rivalutazione del merito e il secondo pretendeva una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, osservando che il reddito era stato ricostruito in via induttiva in continuità con quello di altra società del gruppo che aveva svolto il medesimo ruolo, e che l’attribuzione dell’utile alla stabile organizzazione era coerente con l’inconsistenza delle strutture estere. Ha infine dichiarato inammissibile il sesto motivo, perché non supportato da allegazioni idonee a dimostrare l’obiettiva incertezza normativa richiesta per la disapplicazione delle sanzioni. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare ultrapetizione e omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione perché la CTR si era pronunciata sull’oggetto del contendere.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la motivazione è ritenuta sufficiente e non apparente, poiché espone le ragioni della decisione e non integra un vizio di nullità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma processuale di deduzione dei vizi di nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare il mancato esame di singole risultanze probatorie o di chiedere una nuova valutazione del merito.
art. 5 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Portogallo
richiamato dalla contribuente per contestare la sussistenza della stabile organizzazione.
art. 162 TUIR
utilizzato in combinazione con la Convenzione per la nozione di stabile organizzazione.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla stabile organizzazione e sulla ricostruzione del reddito.
art. 7, par. 1, Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Portogallo
invocato per contestare la determinazione del reddito imponibile attribuito alla stabile organizzazione.
artt. 23 e 162 TUIR
richiamati dalla ricorrente per censurare la quantificazione induttiva del reddito della stabile organizzazione.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
invocato in relazione alle sanzioni irrogate.
art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulle sanzioni; la Corte rileva che manca la dimostrazione dei presupposti dell’obiettiva incertezza.
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di motivazione solo quando la motivazione manchi del tutto o sia solo apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sussistenza di una stabile organizzazione di un soggetto non residente deve essere accertata con riferimento a ciascun periodo d’imposta, poiché il giudicato relativo ad anni diversi non spiega automaticamente effetti su annualità successive o anteriori.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello chiesto o decide su una domanda estranea; non sussiste se la motivazione affronta anche profili fattuali o valutativi comunque connessi all’oggetto del giudizio.
- La nullità per motivazione apparente è configurabile soltanto in presenza di mancanza assoluta di motivazione, motivazione meramente grafica o incomprensibile; non basta una motivazione sintetica o non analitica.
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per criticare il mancato esame di singole prove o per sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio, se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La censura di violazione di legge non può mascherare una richiesta di nuovo apprezzamento del merito: la qualificazione della stabile organizzazione e la valutazione degli indizi sono riservate al giudice di merito, salvo errori di diritto effettivi.
- La ricostruzione induttiva del reddito della stabile organizzazione può essere sorretta dal riferimento ai risultati economici di un soggetto del gruppo che abbia svolto in continuità il medesimo ruolo, quando la struttura estera sia ritenuta inconsistente e il giudice espliciti il nesso tra tali elementi e la base imponibile accertata.
- L’esonero dalle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede l’allegazione e la dimostrazione di specifici fattori di incertezza normativa, amministrativa o giurisprudenziale; la mera deduzione astratta dell’incertezza non è sufficiente.
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