Cassazione Civile, Ordinanza n. 26413/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un lodo arbitrale e della successiva sentenza resa in sede di rinvio in una vicenda concessoria relativa alla raccolta di scommesse ippiche. Le amministrazioni concedenti sostenevano, da un lato, che la giurisdizione statale non fosse stata validamente devoluta ad arbitri o comunque che, per le dichiarazioni rese in precedenza, difettasse la competenza arbitrale; dall'altro, deducevano che il giudice del rinvio aveva errato nel non esaminare tutte le ulteriori censure già proposte avverso il lodo, limitandosi alle sole questioni di giurisdizione e competenza arbitrale. I motivi di ricorso erano quattro: il primo attinente al riparto di giurisdizione rispetto alle pretese risarcitorie connesse agli obblighi della concessione; il secondo e il terzo alla competenza arbitrale e alla pretesa necessità di una manifestazione espressa di volontà per rinunciare alla giurisdizione statale; il quarto alla denunciata omessa pronuncia sulle restanti doglianze formulate nell'atto di impugnazione del lodo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo corretta la ricostruzione già data in precedenza sul riparto di giurisdizione e sulla natura non obbligatoria dell'arbitrato, perché la clausola compromissoria era stata liberamente predisposta e imposta dalle amministrazioni e attribuiva in modo inequivoco solo al concessionario la facoltà di declinare il giudizio arbitrale. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che il giudice del rinvio, in un rinvio di tipo prosecutorio, doveva pronunciarsi anche sulle ulteriori domande ed eccezioni già proposte, non potendo limitare il sindacato alle sole questioni di giurisdizione e competenza arbitrale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio nella parte residua.
Norme richiamate
artt. 1362 e 1363 c.c.
Richiamati come parametri ermeneutici invocati dai ricorrenti; la Corte li ritiene non decisivi perché la clausola compromissoria è stata ritenuta inequivoca nel suo tenore letterale.
art. 132 c.p.c.
La precedente cassazione era stata pronunciata per violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza, poiché il giudice di merito si era limitato a un richiamo per relationem senza esporre il fondamento della decisione.
art. 346 c.p.c.
La presunzione di rinuncia delle domande non riproposte opera anche nel giudizio di rinvio, ma non esonera il giudice del rinvio, nel rinvio prosecutorio, dal pronunciarsi sulle domande ed eccezioni già ritualmente proposte.
art. 360 c.p.c.
È richiamato per distinguere il rinvio prosecutorio, conseguente a cassazione per error in iudicando, dal rinvio restitutorio.
L. 23 dicembre 1996, n. 662
Richiamata come base normativa della disciplina regolamentare che ha condotto alla predisposizione della clausola compromissoria.
d.m. MIPAAF 20 aprile 1999
Atto con cui è stata predisposta la clausola compromissoria del disciplinare di concessione, rilevante per escludere che l'arbitrato sia stato imposto da una volontà eteronoma successiva.
art. 15, comma 2, ultimo periodo, disciplinare di concessione
"Resta salva la facoltà della declinatoria della competenza arbitrale, da parte del concessionario"
La clausola è stata interpretata come inequivoca nel riconoscere la facoltà di declinatoria solo al concessionario, non anche alle amministrazioni concedenti.
Massime di principio
- Quando una clausola compromissoria è chiara nel suo tenore letterale, l'interpretazione deve attenersi al testo e non può essere sovvertita mediante letture che ne alterino la struttura soggettiva delle facoltà attribuite alle parti.
- L'arbitrato non è obbligatorio se la parte pubblica ha liberamente manifestato a monte il proprio consenso ad assoggettarsi al giudizio arbitrale predisponendo e imponendo la clausola nella disciplina del rapporto; in tale caso non è configurabile una rinuncia coattiva alla giurisdizione statale.
- Nel giudizio di rinvio di tipo prosecutorio, il giudice deve decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito e deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni già proposte, anche se non reiterate in modo espresso, salvo giudicato interno.
- La presunzione di rinuncia delle domande non riproposte ex art. 346 c.p.c. opera anche nel rinvio, ma non consente di restringere illegittimamente l'oggetto del giudizio quando le parti abbiano comunque mantenuto ferme le domande e le deduzioni già svolte.
- La motivazione della sentenza non può risolversi in un richiamo meramente adesivo e per relationem a precedenti decisioni senza rendere percepibili le ragioni della decisione con riferimento alle questioni controverse e ai motivi di impugnazione.
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