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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26443/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione immobiliare, i debitori erano stati ammessi alla conversione del pignoramento con pagamento rateale. In vista dell'udienza fissata per verificare i versamenti e predisporre un primo progetto di distribuzione, essi avevano chiesto al giudice dell'esecuzione di dichiarare caducato il decreto ingiuntivo azionato con intervento, assumendo che fosse venuto meno per effetto del parziale accoglimento dell'opposizione proposta, e avevano poi contestato il credito dell'agente della riscossione. Il giudice dell'esecuzione, però, aveva impartito al custode istruzioni per la redazione di una nuova bozza di progetto di distribuzione parziale, senza decidere sulle contestazioni dei debitori. Contro tale ordinanza i debitori avevano proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., che il Tribunale aveva respinto. In cassazione deducevano quattro motivi, ma la Corte ha ritenuto superfluo esaminarli perché l'opposizione era originariamente inammissibile: l'atto impugnato era meramente interlocutorio e preparatorio, privo di autonoma rilevanza come atto esecutivo, e inoltre l'opposizione era stata proposta oltre il termine decadenziale di legge, termine rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che l'opposizione agli atti esecutivi non potesse essere proposta perché diretta contro un atto meramente interlocutorio del giudice dell'esecuzione, non qualificabile come atto esecutivo autonomamente opponibile, e comunque introdotta tardivamente oltre il termine decadenziale dell'art. 617 c.p.c., non soggetto a sospensione feriale. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.c.

    richiamato per descrivere la conversione del pignoramento e la valutazione sommaria del giudice nella determinazione della somma da versare in sostituzione dei beni pignorati; tale valutazione non implica accertamento definitivo dei singoli crediti

  • art. 617 c.p.c.

    l'opposizione agli atti esecutivi è proponibile solo contro atti esecutivi in senso proprio e deve essere proposta nel termine decadenziale previsto; non è utilizzabile contro atti meramente interlocutori o preparatori

  • art. 382 c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando l'azione non poteva essere proposta

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memorie

  • art. 385, comma 2, c.p.c.

    base per la regolazione delle spese nel giudizio di legittimità e per la pronuncia sostitutiva sulle spese di merito

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    presupposto per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 617 c.p.c.

    la violazione del termine è rilevabile d'ufficio anche in cassazione e comporta cassazione senza rinvio perché l'azione non poteva essere proposta

Massime di principio

  • L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è esperibile solo contro atti esecutivi in senso proprio, cioè atti di parte o provvedimenti del giudice dell'esecuzione che abbiano autonoma incidenza sulla procedura; non è ammissibile contro atti meramente interlocutori o preparatori privi di immediata lesività.
  • Se l'atto impugnato si limita a impartire istruzioni all'ausiliario per la predisposizione di un progetto di distribuzione ancora da esaminare, manca il presupposto oggettivo per l'opposizione agli atti esecutivi.
  • La tardiva proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. integra una decadenza processuale rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e comporta la cassazione senza rinvio della decisione di merito.
  • Nel procedimento esecutivo la conversione del pignoramento e la formazione del progetto di distribuzione comportano valutazioni sommarie e strumentali, che non determinano di per sé un accertamento definitivo dell'esistenza o dell'ammontare dei singoli crediti.
  • Quando l'opposizione non era proponibile ab origine, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e regolare le spese come se la parte opponente fosse soccombente in rito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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