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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25538/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per lesioni personali volontarie aggravate (reclusione mesi 9), denunciando la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., presso il difensore d'ufficio che aveva in realtà rifiutato la domiciliazione degli atti. Si è censurata la mancata verifica, da parte del giudice di merito, dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non può di per sé comprovare la conoscenza della "vocatio in iudicium" alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite (sent. "Ismail") e dalla giurisprudenza CEDU; occorre accertare che sia effettivamente instaurato un rapporto professionale tale da dimostrare la consapevolezza dell'imputato o la sua volontaria sottrazione al processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata, in modo assorbente, la doglianza relativa alla mancata conoscenza del processo. Ha annullato le sentenze di primo e secondo grado e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso. La Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha verificato la sussistenza di concreti indici dell'effettiva instaurazione di un rapporto tra difensore di ufficio e imputato e che, in presenza di assenza dell'imputato, il giudice avrebbe dovuto rinviare e disporre la notifica personale dell'avviso ex art. 420-quater c.p.p.; la mancata osservanza impone l'annullamento e il rinvio per nuovo procedimento.

Norme richiamate

  • art. 162, comma 4 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come norma sulla notificazione presso il difensore; contestata l'applicazione quando il difensore d'ufficio non aveva effettivamente assunto la domiciliazione degli atti

  • art. 420-bis c.p.p.

    Norma che disciplina la dichiarazione di assenza dell'imputato e gli effetti/processo in absentia; interpretata alla luce delle Sezioni Unite nel senso che l'elezione di domicilio presso difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a fondare la dichiarazione di assenza

  • art. 420-quater, comma 1 c.p.p.

    Prevede la notifica personale dell'avviso all'imputato in caso di assenza; la Corte ha ritenuto che il giudice dovesse disporre tale notifica prima di procedere

  • art. 604, comma 5-bis c.p.p.

    Norma richiamata circa i poteri della Corte d'appello in caso di specifiche censure procedimentali; indicata la conseguenza della nullità da dichiarare dalla Corte d'appello

  • art. 623, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Prevede che all'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado segua la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; applicata per il rinvio degli atti al Tribunale di Ancona

  • Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019 ("Ismail")

    "Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa"

    Principio decisivo applicato dalla Corte: l'elezione di domicilio dal difensore d'ufficio non prova di per sé la conoscenza del procedimento e impone al giudice un accertamento concreto

  • Sez. U. n. 28912 del 28/02/2019 ("Innaro")

    Affermato che l'effettiva conoscenza del processo deve riferirsi all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium"; richiamata per spiegare il momento rilevante della conoscenza

  • Giurisprudenza CEDU: Somogyi c. Italia (18/05/2004), Sejdovic c. Italia (10/11/2004), Huzuneanu c. Italia (01/09/2016)

    Sentenze CEDU richiamate per il principio che le garanzie di conoscenza e partecipazione devono essere effettive; hanno influenzato l'interpretazione restrittiva dell'uso dell'elezione di domicilio presso difensore d'ufficio come prova di conoscenza

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce automaticamente prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale rilevante
  • La conoscenza rilevante deve riferirsi alla "vocatio in iudicium": attestazioni o notifiche anteriori possono non essere sufficienti a dimostrare che l'imputato abbia avuto effettiva consapevolezza dell'imputazione
  • In presenza di assenza dell'imputato, il giudice deve, prima di procedere, valutare se disporre la notifica personale dell'avviso ex art. 420-quater c.p.p.; la mancata applicazione determina nullità impugnabile
  • La celebrazione del processo in absentia è ammessa solo se è dimostrata la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione: l'onere probatorio grava sul giudice che dichiara l'assenza
  • In casi analoghi, la mancata verifica o l'omessa notifica personale impongono l'annullamento e il rinvio per il riesame in primo grado per garantire il diritto di difesa

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