Cassazione Civile, Ordinanza n. 07015/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La curatela di un fallimento aveva agito in revocatoria fallimentare per far dichiarare inefficace la costituzione di un pegno su una polizza assicurativa, costituito prima del fallimento e poi escusso dopo la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello della banca, ritenendo applicabile la disciplina delle garanzie finanziarie di cui al d.lgs. n. 170/2004, ma affermando che tale disciplina non deroga alla par condicio creditorum né all'obbligo di insinuazione al passivo; inoltre aveva qualificato il pegno come regolare, perché il potere di disporre del bene era previsto solo al verificarsi dell'inadempimento. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 170/2004, sostenendo che, ricorrendone i presupposti, la normativa sulle garanzie finanziarie consentirebbe la compensazione/escussione senza insinuazione al passivo; 2) violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per asserito difetto di motivazione sulla non applicazione della disciplina delle garanzie finanziarie; 3) violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia e difetto di motivazione sulla questione del pegno regolare o irregolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto anzitutto l'eccezione della curatela circa il difetto di titolarità del credito in capo alla banca, affermando che la cessione del credito intervenuta in pendenza del giudizio di legittimità non fa venir meno la legittimazione del dante causa, poiché il processo continua tra le parti originarie e la sentenza produce effetti anche verso il successore a titolo particolare. Quanto ai motivi di ricorso, la Corte ha dichiarato inammissibili i primi due perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva escluso l'applicazione del d.lgs. n. 170/2004, ma aveva invece ritenuto che tale disciplina non deroghi al principio della par condicio creditorum e alla necessità di insinuazione al passivo fallimentare; inoltre la motivazione, seppur sintetica, era sufficiente a superare il minimo costituzionale. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: non vi era omessa pronuncia, poiché la Corte territoriale aveva deciso espressamente sulla natura regolare del pegno, e la motivazione era comunque comprensibile, avendo il giudice di appello dedotto dal contratto che il potere di disposizione del bene sorgesse solo in caso di inadempimento. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della banca alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 170/2004
La disciplina delle garanzie finanziarie può applicarsi anche a garanzie costituite prima della sua entrata in vigore, ma non comporta automaticamente deroga alla par condicio creditorum né all'obbligo di insinuazione al passivo fallimentare.
art. 67 l.f.
Richiamato in relazione alla revocatoria fallimentare del pegno regolare e alla possibilità di agire in revocatoria anche quando la banca si soddisfi mediante incameramento della somma portata dal bene dato in pegno.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte esamina i motivi prospettati come violazione di legge, ma rileva che i primi due non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
La censura di difetto di motivazione è respinta perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, è sufficiente a rendere comprensibile l'iter logico seguito.
art. 132 c.p.c.
Non ricorre nullità della sentenza per difetto di motivazione quando il ragionamento decisorio sia comunque ricostruibile e la motivazione raggiunga il minimo costituzionale.
art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia se il giudice di merito si è espressamente pronunciato sulla questione oggetto del motivo di appello.
art. 378 c.p.c.
L'eccezione sollevata in memoria è stata ritenuta tempestiva perché fondata su una circostanza conosciuta solo successivamente dal controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una critica solo apparentemente pertinente.
- La disciplina delle garanzie finanziarie non comporta, di per sé, il venir meno del principio della par condicio creditorum né esonera automaticamente il creditore dall'onere di insinuare il proprio credito al passivo fallimentare.
- La natura regolare o irregolare del pegno va desunta dal contenuto del contratto: se il potere di disposizione del bene nasce solo in caso di inadempimento, non si è in presenza di attribuzione immediata del potere di disporre al creditore.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia affrontato espressamente la questione devoluta, anche con motivazione sintetica.
- La motivazione della sentenza è sufficiente, ai fini del controllo di legittimità, se consente la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice, pur non essendo ampia o diffusa.
- Nel giudizio di cassazione, la cessione del credito controverso in favore di un terzo non elimina la legittimazione processuale del dante causa, poiché il processo prosegue tra le parti originarie e la decisione produce effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare.
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