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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43215/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'appello contro il diniego di dissequestro degli importi su un conto corrente cointestato con il marito. Contestava che: 1) per la fungibilità del denaro (art. 1854 c.c.) le somme derivanti dai canoni di locazione non potevano essere considerate distinctamente una volta confluite sul conto, per cui non si poteva affermare che fossero state utilizzate per pagare il mutuo; 2) il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere cessato il contratto di locazione nel settembre 2020, mentre esisterebbe una proroga registrata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che la censura di violazione di legge fosse infondata perché il Tribunale del riesame, pur riconoscendo la confusione delle somme sul conto, ha ritenuto sulla base delle dichiarazioni del marito che parte dei canoni fosse stata prelevata per pagare il mutuo e che, quindi, sul conto residuassero somme attribuibili solo all'imputato. Inoltre il secondo motivo (presunta errata valutazione della scadenza del contratto) costituisce vizio di merito/fatto non sindacabile in cassazione nel rito delle misure reali. Per effetto dell'inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1854 cod. civ.

    Riferita dalla ricorrente per affermare la fungibilità del denaro; la Corte ha comunque posto l'accento sul fatto che, pur essendosi verificata confusione delle somme, il terzo può dimostrare l'esclusiva titolarità di parte delle giacenze per ottenere il dissequestro

  • art. 262 cod. proc. pen.

    Citato dalla ricorrente ma non fatto oggetto di autonoma valutazione dalla Corte; contesto collegato alle regole sul sequestro preventivo e sulle misure reali

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Citato dalla ricorrente in relazione alle regole procedurali sul sequestro; la Corte ha richiamato che la valutazione di fatto sulla destinazione delle somme è rimessa al giudice del merito

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 325, comma 1, c.p.p.

    Stabilisce i casi ammessi per il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari reali: la Corte ricorda che in questo ambito la cassazione è limitata alle violazioni di legge (mancanza o apparente motivazione), non all'illogicità manifesta della motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato condannando la ricorrente anche per responsabilità colposa che ha determinato la causa di inammissibilità

  • giurisprudenza di riferimento (Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019)

    Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Rv. 276278

    Principio richiamato: il sequestro su conto cointestato si estende all'intero importo, salvo che il terzo provi l'esclusiva titolarità di alcune somme

  • Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 e Sez. V, n. 35532 del 25/06/2010

    Sez. U, n. 5876/2004; Sez. V, n. 35532/2010

    Giurisprudenza citata per distinguere la carenza assoluta o apparente di motivazione (che integra violazione di legge) dall'illogicità/manifesta contraddittorietà della motivazione (che non è rimessa alla cassazione nel rito cautelare reale)

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Corte cost., sent. 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati o proposti per colpa

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo su conto corrente cointestato può colpire l'intero saldo: il terzo estraneo al reato deve provare l'esclusiva titolarità di parte delle somme per ottenere il dissequestro.
  • La confusione delle somme sul conto non esclude ex se la possibilità che alcune quote siano uscite dal conto (ad esempio per pagamenti) e dunque non più soggette a sequestro; ciò richiede prova di fatto che resta in capo al terzo.
  • In cassazione avverso misure cautelari reali la sindacabilità è limitata a violazioni di legge o a mancanza/apparenza della motivazione; l'illogicità o la valutazione dei fatti (accertamenti probatori, interpretazione di documenti) sono, di norma, inammissibili.
  • La deduzione di un errore nella valutazione della prova documentale o della scadenza contrattuale costituisce vizio di merito non adeguato al ricorso per cassazione nel rito cautelare reale.
  • Presentare ricorsi manifestamente infondati o che non sollevano questioni di diritto può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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