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Ordinanza

Ordinanza n. 320/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Prefetto di Venezia n. -OMISSIS-del 13 marzo 2026, comunicato in pari data, con il quale è stata rigettata l’istanza di ammissione del ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015, nonché di ogni altro atto presupposto connesso, consequenziale o successivo.

Giustizia amministrativa202600949

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione al sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che aveva rigettato la sua istanza di inserimento in una struttura di accoglienza, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’Amministrazione aveva motivato il diniego rilevando che la ricorrente svolgeva attività lavorativa, aveva indicato un domicilio, non aveva rappresentato condizioni di vulnerabilità e che non vi erano posti disponibili nelle strutture di accoglienza, dovendosi assicurare priorità ai soggetti giunti in Italia a seguito di operazioni di salvataggio in mare. La ricorrente ha documentato di avere percepito euro 1.733,02 nel 2025 ed euro 3.959,26 nel 2026, sostenendo quindi l’insufficienza dei propri mezzi di sussistenza e la sussistenza dei presupposti per l’accoglienza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ravvisando il fumus boni iuris. Lo svolgimento di un’attività lavorativa non esclude automaticamente l’ammissione all’accoglienza: occorre verificare se i mezzi di sussistenza siano inferiori all’importo annuo dell’assegno sociale e se abbiano carattere stabile e duraturo, riferito almeno a un anno. Nel caso concreto, i redditi documentati dalla ricorrente risultavano inferiori all’assegno sociale per il 2026, pari a euro 7.101,12. L’indicazione di un domicilio non dimostrava la stabile disponibilità di un’abitazione, essendo funzionale all’adempimento previsto dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 142/2015. La vulnerabilità non costituisce presupposto generale per l’accesso alle misure di accoglienza, ma rileva per l’approntamento di forme particolari di assistenza. Anche la priorità prevista per chi è giunto a seguito di operazioni di salvataggio in mare e l’asserita indisponibilità di posti non escludono il dovere dell’Amministrazione di assicurare l’accoglienza a tutti i richiedenti protezione internazionale in possesso dei relativi presupposti. Il Tribunale ha sospeso l’efficacia del diniego e ordinato all’Amministrazione di ammettere la ricorrente in un centro di accoglienza entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, lasciando salvo il potere di rivalutare la situazione economica e lavorativa e la permanenza dei presupposti. La trattazione di merito è stata fissata al 10 febbraio 2027. Nulla sulle spese della fase cautelare, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare e consente la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato quando ricorrono i presupposti cautelari.

  • art. 14, commi 1 e 3, d.lgs. n. 142/2015

    Subordina l’ammissione alle misure di accoglienza all’insufficienza dei mezzi di sussistenza; il giudice ha verificato tale requisito rispetto all’importo annuo dell’assegno sociale e alla stabilità e durata dei redditi.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse

    La priorità accordata ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude il dovere dell’Amministrazione di applicare le misure di accoglienza anche agli altri richiedenti in possesso dei presupposti.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 142/2015

    L’indicazione di un domicilio è stata ritenuta funzionale all’adempimento previsto dalla norma e non equivalente alla prova della stabile disponibilità di un’abitazione.

  • art. 2, lett. h), d.lgs. n. 142/2015

    La condizione di vulnerabilità rileva per l’approntamento di forme particolari di assistenza, ma non costituisce presupposto generale per l’ammissione alle misure di accoglienza.

Massime di principio

  • Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di un richiedente protezione internazionale non preclude automaticamente l’ammissione alle misure di accoglienza; deve essere verificato se i mezzi di sussistenza siano inferiori all’importo annuo dell’assegno sociale e se presentino carattere stabile e duraturo, riferito almeno a un anno.
  • L’indicazione di un domicilio da parte del richiedente protezione internazionale non dimostra, di per sé, la stabile disponibilità di un’abitazione e non esclude l’accesso alle misure di accoglienza.
  • La condizione di vulnerabilità non è un requisito generale per l’ammissione alle misure di accoglienza, ma rileva ai fini dell’approntamento di forme particolari di assistenza.
  • La priorità prevista per le persone giunte sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare non elimina il dovere dell’Amministrazione di garantire l’accoglienza agli altri richiedenti protezione internazionale che possiedano i requisiti previsti dalla legge; neppure l’indisponibilità di posti può costituire, di per sé, ragione sufficiente per negare tale accoglienza.
  • In sede cautelare, quando sussistano il fumus boni iuris e un pregiudizio attuale, il giudice amministrativo può sospendere il diniego di accoglienza e ordinare all’Amministrazione l’ammissione del richiedente entro un termine determinato, facendo salvo il potere di rivalutare successivamente la permanenza dei requisiti economici e lavorativi.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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