Cassazione Civile, Ordinanza n. 33041/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
Tre soggetti, in qualità di fideiussori di una società finanziata, hanno proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. contro una cartella di pagamento emessa nei loro confronti dall’agente della riscossione su incarico della banca creditrice. Nel giudizio è stata evocata anche la questione della nullità delle fideiussioni per asserita violazione della normativa antitrust, richiamandosi lo schema ABI e il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, nonché la dedotta decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. Il Tribunale di Napoli, investito dopo riassunzione per incompetenza del Tribunale di Agrigento, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza ritenendo competente il Tribunale di Agrigento, perché la nullità della fideiussione non era stata proposta come domanda autonoma ma solo come eccezione, e perché non vi erano ragioni di connessione qualificata idonee a spostare la competenza al Tribunale delle imprese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza d’ufficio e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Agrigento. Ha ritenuto che la competenza della sezione specializzata in materia di impresa non si radica quando la nullità della fideiussione "a valle" di un’intesa anticoncorrenziale sia dedotta soltanto in via di eccezione e non come azione di nullità con efficacia di giudicato. Ha inoltre escluso che la presenza di una domanda riconvenzionale trasversale o di una connessione meramente occasionale fosse sufficiente a spostare la competenza dalla causa di opposizione all’esecuzione, che resta radicata presso il giudice naturale dell’opposizione. Le parti sono state rimesse dinanzi al Tribunale di Agrigento anche per le spese della fase di regolamento.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
individua la base dell’opposizione all’esecuzione, che resta devoluta al giudice naturale della causa salvo specifiche ragioni di attrazione della competenza.
art. 1957 c.c.
richiamato come eccezione di decadenza del creditore, ma non tale da trasformare la controversia in una domanda autonoma idonea a spostare la competenza.
art. 33, comma 2, L. 287/1990
le azioni di nullità e di risarcimento del danno per violazione antitrust appartengono alla competenza delle sezioni specializzate; tale attrazione opera però solo se la nullità è fatta valere in via di azione e non meramente in via incidentale o di eccezione.
art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990
la clausola fideiussoria conforme allo schema ABI può essere nulla se riproduttiva di un’intesa restrittiva della concorrenza.
art. 2, comma 3, L. 287/1990
unitamente all’art. 1419 c.c. fonda la nullità parziale dei contratti di fideiussione "a valle" nelle sole clausole riproduttive dell’intesa vietata.
art. 1419 c.c.
consente la nullità parziale delle clausole di fideiussione che riproducono lo schema anticoncorrenziale, salvo diversa volontà delle parti.
art. 3, d.lgs. 168/2003
comma 1; comma 2; comma 3
attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie antitrust e quelle connesse, ma solo in presenza di connessione qualificata.
artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.
richiamati per delimitare la nozione di connessione qualificata idonea a produrre lo spostamento della competenza verso la sezione specializzata.
Massime di principio
- La competenza della sezione specializzata in materia di impresa per le controversie antitrust si estende ai contratti "a valle" solo quando la nullità della clausola o del contratto sia dedotta come domanda autonoma; se la questione è sollevata soltanto in via di eccezione, essa resta accertabile incidenter tantum dal giudice ordinario competente sulla causa principale.
- Nelle controversie di opposizione all’esecuzione, il giudice naturale della opposizione conserva la competenza quando la questione antitrust o la nullità del negozio collegato non assuma rilievo decisorio autonomo con efficacia di giudicato.
- La competenza del tribunale delle imprese non può essere ampliata oltre i casi di connessione qualificata previsti dal codice di procedura civile; la connessione meramente occasionale o trasversale non è sufficiente a spostare la causa dal giudice ordinario.
- La nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI è nullità parziale limitata alle clausole riproduttive dell’intesa restrittiva, salvo prova di una diversa volontà contrattuale delle parti.
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