Cassazione Penale, Sentenza n. 32264/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per dichiarazione infedele fondata, secondo la ricorrente, su uno "spesometro" del 2013 ritenuto mero aggregato non verificato dalla Guardia di Finanza, con errata imputazione di fatture a periodi d'imposta diversi (violazione art. 21 d.l. 78/2010); dedotta inoltre l'erronea applicazione dei termini di prescrizione in relazione alle modifiche normative introdotte dal d.l. n. 124/2019 e della non applicabilità della confisca per equivalente per fatti consumati il 30/9/2014 (richiamo all'art. 578-bis c.p.p.)
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto legittimo l'uso dello "spesometro integrato" come fonte attendibile basata su dati comunicati all'anagrafe tributaria e non meramente presumptivi; ha giudicato le censure generiche e prive di specifiche indicazioni probatorie tali da consentire la riforma; ha ritenuto infondate le doglianze sulla prescrizione richiamando la normativa vigente al momento del fatto (art. 17, comma 2, d.lgs.74/2000) e ha dichiarato inconferenti i rilievi sull'art. 578-bis c.p.p.. Conseguenze pratiche: sterilizzazione del decorso della prescrizione ai sensi della pronuncia impugnata, condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 21 d.l. 78/2010
La Corte ha ritenuto che le comunicazioni dello spesometro costituiscano dati registrati dalle parti e comunicati all'anagrafe tributaria e quindi possano avere valenza probatoria non riducibile a mera presunzione, salvo specifica prova contraria fondata su riscontri documentali.
d.lgs. n. 74/2000 (art. 4, art. 12 e art. 17)
La Corte ha confermato che per la fattispecie contestata rileva la soglia di punibilità prevista per le frodi fiscali (rottura della soglia di euro 150.000,00) e che il comma 2 dell'art. 17 (termine di prescrizione) era già vigente alla data di consumazione del reato, rendendo inapplicabile la censura sulla diversa disciplina prescrizionale richiamata dal ricorrente.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 / art. 322-ter c.p.
La Corte ha ritenuto piena continuità normativa tra la disciplina previgente e la nuova previsione di confisca per equivalente, applicabile ai reati consumati dopo il 10/01/2008; perciò la confisca disposta è compatibile con la normativa vigente al momento del fatto.
art. 578-bis c.p.p.
I rilievi relativi all'applicabilità di tale norma sono stati ritenuti inconferenti alla luce della decisione sulla prescrizione; la censura non ha influito sull'esito del provvedimento di confisca perché non adeguatamente dedotta in appello.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e art. 609, comma 2 c.p.p.
La Corte ha richiamato il corretto parametro di censura in Cassazione: il motivo deve contestare la riconducibilità del fatto ricostruito in diritto (violazione di legge) con riferimenti specifici alle risultanze istruttorie; censure generiche sono inammissibili.
art. 616 c.p.p.
Applicata la norma che disciplina le spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la ricorrente è stata condannata anche al versamento alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- I dati trasmessi all'anagrafe tributaria (es. spesometro) possono avere valore probatorio e non sono automaticamente mere presunzioni: per contestarli serve mostrare specifiche discrepanze documentali.
- In Cassazione non sono ammesse censure generiche; occorre indicare con precisione quali risultanze istruttorie sarebbero state travisate e in che modo esse incidono sulla riconducibilità del fatto alla fattispecie astratta.
- Le questioni relative a confisca o altri provvedimenti accessori devono essere sollevate e sviluppate già in appello, altrimenti risultano inammissibili in sede di cassazione salvo eccezioni rilevabili d'ufficio.
- Le modifiche normative che incidono sui termini di prescrizione richiedono un'analisi cronologica puntuale: va dimostrato come e quando le nuove disposizioni avrebbero dovuto trovare applicazione rispetto alla data di consumazione del reato.
- Chi propone ricorso deve attendersi conseguenze economiche (spese e ammende) se il motivo è manifestamente infondato o aspecifico; è opportuno che il difensore elabori motivi concreti e documentati prima di adire la Cassazione.
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