Sentenza del 18/01/2017 n. 1116 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha impugnato la decisione della C.T.R., sostenendo che le prestazioni pensionistiche del Fondo di previdenza dei dipendenti INPS dovessero essere tassate secondo la disciplina applicabile alle forme pensionistiche complementari. In particolare, riteneva erroneo applicare la base imponibile ridotta all'87,50% anche alle somme erogate dopo il 31 dicembre 2000. Secondo l'Ufficio, per tali prestazioni la tassazione doveva essere integrale, salvo lo scomputo della parte corrispondente a redditi già assoggettati a imposta e, se determinabili, dei redditi indicati dalla normativa richiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, ha cassato la sentenza della C.T.R. e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. È stato quindi escluso il diritto al rimborso delle maggiori ritenute per le prestazioni erogate dopo il 31 dicembre 2000. Per le prestazioni anteriori al 1° gennaio 2001 resta applicabile la tassazione sull'87,50% dell'importo corrisposto, mentre per quelle successive la tassazione è integrale, con le deduzioni previste dalla legge. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2
La norma è stata applicata dai giudici di merito per dichiarare la decadenza dal diritto al rimborso relativamente agli anni dal 1997 al 2003.
D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 7, 7-bis, 13 e 14
Le disposizioni individuano la disciplina delle forme pensionistiche complementari, applicabile al trattamento previdenziale erogato dal Fondo di previdenza dei dipendenti INPS.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis, comma 1, lett. d), vigente ratione temporis, poi art. 52
Per le prestazioni pensionistiche complementari erogate prima del 1° gennaio 2001, la tassazione riguarda l'87,50% dell'importo corrisposto; per quelle successive, le somme sono interamente tassabili, al netto delle componenti già assoggettate a imposta e di quelle previste dalla norma, se determinabili.
D.L. n. 973 del 1986, art. 13, convertito nella L. n. 26 del 1987
La disposizione disciplina il subentro del Fondo di previdenza dei dipendenti INPS al precedente Fondo dell'A. di Genova e costituisce il presupposto dell'inquadramento del trattamento come forma pensionistica complementare.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La Corte ha deciso direttamente la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza d'appello, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Per stabilire il regime fiscale di una prestazione pensionistica complementare occorre individuare la natura del fondo e la data di erogazione delle singole somme.
- La base imponibile ridotta all'87,50% si applica alle prestazioni anteriori al 1° gennaio 2001; per le erogazioni successive non può essere automaticamente estesa, poiché la regola generale è la tassazione integrale, con le sole esclusioni previste dalla legge.
- Il fatto che un fondo previdenziale sia subentrato a un precedente fondo non modifica necessariamente la natura complementare della prestazione: va verificata la disciplina normativa che regola il fondo subentrante.
- Le domande di rimborso fiscale devono rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge; il mancato rispetto può impedire il rimborso anche quando la pretesa sostanziale sia fondata.
- Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti, può cassare la decisione e rigettare direttamente la domanda originaria, senza rinvio.
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